Lavoro e Formazione Professionale

Certificazione competenze e Libretto Formativo

I servizi di Individuazione Validazione e Certificazione delle competenze
Il Sistema dei Servizi di Individuazione Validazione e Certificazione (IVC) della Regione Marche si inserisce nel più ampio processo nazionale per garantire il diritto individuale all’apprendimento permanente e risponde ai livelli essenziali e agli standard definiti dal D. Lgs 16 gennaio 2013, n. 13 Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e ss.mm.ii. e dalle Linea Guida per l'interoperabilità degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze approvate con D.M. 5 gennaio 2021.

Gli elementi essenziali dei Servizi di Individuazione Validazione e Certificazione
L'adeguamento del Sistema Regionale delle competenze agli standard, alle procedure per i servizi di Individuazione Validazione e Certificazione, al nuovo quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali e ai riferimenti operativi per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni e delle relative competenze in funzione dell'implementazione del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, è disciplinato L.R. 30 del 30 dicembre 2022 “Disposizioni urgenti in materia di sistema regionale di certificazione delle competenze”

Il Sistema delle competenze della Regione Marche è finalizzato a consentire a tutte le persone, interessate ed in possesso di requisiti specifici, di vedere riconosciute le competenze che hanno acquisito nei diversi contesti di apprendimento formale, non formale e informale. Il servizio IVC si rivolge alle persone che dimostrino o auto dichiarino di aver maturato esperienze in contesti lavorativi, professionali, formativi ed in contesti di vita sociale, del volontariato, della famiglia e che esprimono formale richiesta di accesso al servizio. Viene attivato su richiesta dell'interessato ed è finalizzato al riconoscimento delle competenze della persona attraverso una ricostruzione ed una valutazione delle esperienze acquisite nei diversi ambiti (Certificato di messa in trasparenza e Certificato di validazione). Le esperienze devono essere adeguate e pertinenti ad una o più qualificazioni ricomprese nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali.

La procedura di certificazione prevede il rilascio di un certificato ovvero di un'attestazione di parte terza (Attestato di qualificazione o Certificato delle competenze) con valore di atto pubblico sull'intero territorio nazionale. Il certificato rappresenta un titolo formale relativo alle competenze acquisite dalla persona nei diversi contesti di apprendimento per il riconoscimento anche a livello europeo ed internazionale. Infatti, l'attivazione della procedura di certificazione può garantire la mobilità della persona, accrescere la produttività e la competitività del sistema produttivo, favorire l'incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro e la trasparenza degli apprendimenti e dei fabbisogni, nonché l'ampia spendibilità delle certificazioni in ambito nazionale ed europeo. Il possesso di un Attestato di qualificazione o di un Certificato delle competenze può costituire credito formativo in ingresso a percorsi di formazione formale.

La Regione Marche ha istituito il proprio sistema di identificazione, validazione e certificazione delle competenze, con la legge regionale n.30 del 30 dicembre 2022 “Disposizioni urgenti in materia di sistema regionale di certificazione delle competenze” al fine di garantire la verifica e valutazione degli apprendimenti acquisiti dalla persona in contesti di apprendimento formali, non formali e informali. 

Sono in corso di approvazione la DGR che regolamenterà l'organizzazione e il funzionamento del servizio e a seguire i decreti relativi al dettaglio operativo dello stesso.

 

Il progetto VA.LI.CO. (VAlidazione LIbretto Competenze) promosso dalla Regione Marche e realizzato nella sua prima parte tra l'ottobre del 2013 e novembre 2015, si inserisce in un percorso normativo nazionale e regionale che riconosce nella validazione delle competenze apprese in contesti non formali e informali un fondamentale diritto di cittadinanza e uno strumento imprescindibile per le politiche attive del lavoro. 

Il percorso intrapreso ha l’obiettivo di mettere a disposizione dei cittadini regionali il Servizio di Individuazione, Validazione e Certificazione delle Competenze e il rilascio del Libretto Formativo del Cittadino (LFC) all’interno dei CIOF (Centri per l’Impiego, l’Orientamento e la Formazione). Tale servizio è armonicamente integrato nella più ampia cornice dei servizi di orientamento, definiti nelle Linee guida regionali in materia di Orientamento approvate con la DGR n. 631 del 26/05/2014 e nel quadro definito dalle Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l’apprendimento permanente e all’organizzazione delle reti territoriali recepite con la DGR n.54 del 09/02/2015. 
L’implementazione del progetto ha apportato diverse innovazioni:

  • Istituzione del Repertorio dei Profili Professionali della Regione Marche. L’impianto del RRPP della Regione Marche è stato approvato con la DGR n. 1412 del 22.12.2014 mentre i contenuti dei singoli profili professionali sono stati approvati con il Decreto 676 del 29.12.2014. 
  • Creazione del Portale Web Libretto
  • Definizione del Servizio di Individuazione, Validazione e Certificazione delle Competenze propedeutico al rilascio del LFC all’interno dei CIOF. 
  • Realizzazione di attività di Formazione/Informazione rivolta a tutti gli operatori regionali.
 

IL SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
L’implementazione del Sistema Regionale delle Competenze (SRC) della Regione Marche si inserisce in un percorso normativo regionale che riconosce nella individuazione, validazione e certificazione delle competenze apprese in contesti non formali e informali un fondamentale diritto di cittadinanza e uno strumento imprescindibile per l’apprendimento permanente, in linea con le normative e gli standard Nazionali.
L’impianto, le norme generali, le definizioni e le indicazioni strumentali e metodologiche per la gestione del SRC e l’erogazione dei servizi sono in linea con gli standard di servizio, i livelli essenziali delle prestazioni, il quadro operativo e i riferimenti comuni per l’individuazione, validazione e certificazione degli apprendimenti non formali e informali definiti nell’ambito del Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze (SNCC). Il SNCC viene istituito dal D. Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92” e reso operativo dal Decreto Interministeriale del 30 giugno 2015 “Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”; dal Decreto Interministeriale dell’8 gennaio 2018 “Istituzione del Quadro nazionale delle Qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013,n. 13” e dal Decreto interministeriale del 05 gennaio 2021 “Linee guida per l’interoperatività degli enti pubblici titolari” previste dall’articolo 3, comma 5 del D. Lgs 16 gennaio 2013, n. 13”. 
In linea con la L.R. n. 2 del 25 gennaio 2005 la gestione del Libretto formativo del cittadino è in capo ai Centri per l’Impiego che lo rilasciano nell’ambito del Servizio di individuazione e validazione delle competenze ed è armonicamente integrata nella più ampia cornice dei servizi di orientamento, definiti nelle Linee guida regionali in materia di orientamento approvate con la DGR n. 631 del 26 maggio 2014 e nel quadro definito dalle Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l'apprendimento permanente e all'organizzazione delle reti territoriali recepite con la DGR n. 54 del 09 febbraio 2015.
La Regione Marche, alla luce della complessità dei mutamenti in atto e degli aggiornamenti normativi nazionali e regionali intercorsi, ha approvato la Legge n. 30 del 30 dicembre 2022 “Disposizioni urgenti in materia di sistema regionale di certificazione delle competenze” che consente l’istituzione e l’implementazione su tutto il territorio regionale del Sistema regionale delle competenze e dei relativi servizi in funzione del riconoscimento delle competenze apprese in contesti formali, non formali e informali, anche ai fini del riconoscimento dei crediti per l’accesso e la frequenza dei percorsi formativi del sistema di offerta regionale.

  • D.G.R. n. 1933 del 12/12/2023: "Linee guida del Sistema Regionale di Certificazione delle Competenze e dei Servizi di Individuazione Validazione e Certificazione delle competenze" 
  • L.R. n. 30 del 30/12/2022 recante: "Disposizioni urgenti in materia di sistema regionale di certificazione delle competenze".
  • Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'8 gennaio 2018: "Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13".  
  • Legge 28 giugno 2012, n. 92 recante: “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” e, in particolare, i commi da 51 a 61 e da 64 a 68 dell'articolo 4.
  • Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 recante: ”Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”.
  • L’Intesa, in data 22.01.2015, rep. Atti n. 8, reca lo schema di decreto interministeriale tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relativa competenze.
  • Decreto Interministeriale del 30/06/2015 relativo alla definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’art. 8 del D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13.
  • D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150: “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.
  • DGR 1412 del 22/12/2014 - Istituzione del Repertorio Regionale dei Profili Professionali.
  • DDPF 676/SIM del 29/12/2014 - Approvazione dei contenuti del Repertorio Regionale dei Profili Professionali.
 

 

Di seguito si riportano le principali definizioni in uso nel Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze così come descritte nel D.I. del 05 gennaio 2021, Linee guida per l’interoperatività degli enti pubblici titolari (articolo 3, comma 5, decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13). 


DEFINIZIONI CONCERNENTI L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 
“Apprendimento permanente”: qualsiasi attività intrapresa dalla persona in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in CHE una prospettiva di crescita personale, civica, sociale e occupazionale. 
“Apprendimento formale”: apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o di un diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari. 
“Apprendimento non formale”: apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi di apprendimento formale, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese. 
“Apprendimento informale”: apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero. 


DEFINIZIONI CONCERNENTI LA GOVERNANCE 
“Sistema nazionale di certificazione delle competenze”: l’insieme dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze erogati nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. 
“Ente pubblico titolare”: amministrazione pubblica, centrale, regionale e delle province autonome titolare, a norma di legge, della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze. Nello specifico sono da intendersi enti pubblici titolari: 
1) il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in materia di individuazione e validazione e certificazione delle competenze riferite ai titoli di studio del sistema scolastico e universitario; 
2) le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni rilasciate nell’ambito delle rispettive competenze; 
3) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, salvo quelle comunque afferenti alle autorità competenti di cui al successivo punto 4; 
4) il Ministero dello sviluppo economico e le altre autorità competenti ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni regolamentate a norma del medesimo decreto. 
“Ente titolato”: soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, autorizzato o accreditato dall’ente pubblico titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o regionale, ivi comprese le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in relazione agli ambiti di titolarità dei rispettivi enti pubblici titolari. 
“Organismo nazionale italiano di accreditamento”: organismo nazionale di accreditamento designato dall’Italia in attuazione del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008. 


DEFINIZIONI CONCERNENTI I SERVIZI DI INDIVIDUAZIONE E VALIDAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
“Individuazione e validazione delle competenze”: processo che conduce al riconoscimento, da parte dell’ente titolato in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, delle competenze acquisite dalla persona in un contesto non formale o informale. Ai fini della individuazione delle competenze sono considerate anche quelle acquisite in contesti formali. La validazione delle competenze può essere seguita dalla certificazione delle competenze ovvero si conclude con il rilascio di un documento di validazione conforme agli standard minimi di cui all’articolo 6 del citato decreto. 
“Competenza”: comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale. 
“Competenza certificabile”: competenza riferita ad una qualificazione rientrante in un repertorio riconosciuto da un ente pubblico titolare ricompreso nel Repertorio nazionale di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. Ai fini dell’interoperabilità tra gli enti pubblici titolari e della portabilità, le competenze validate o certificate sono valutate ed eventualmente riconosciute come credito anche da parte di enti pubblici titolari diversi da quelli che le hanno attestate, secondo i rispettivi ordinamenti e le norme vigenti. 
“Certificazione delle competenze”: procedura di formale riconoscimento, da parte dell’ente titolato, in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso di interruzione del percorso formativo, o di quelle validate acquisite in contesti non formali e informali. La procedura di certificazione delle competenze si conclude con il rilascio di un certificato conforme agli standard minimi di cui all’articolo 6 del citato decreto. 
“Qualificazione”: titolo di istruzione e di formazione, ivi compreso quello di istruzione e formazione professionale, o di qualificazione professionale rilasciato da un ente titolato nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.13. 
“Attestazione di parte prima”: attestazione la cui validità delle informazioni contenute è data dalla autodichiarazione della persona, anche laddove attuata con un percorso accompagnato e realizzata attraverso procedure e modulistiche predefinite. 
“Attestazione di parte seconda”: attestazione rilasciata su responsabilità dell’ente titolato che eroga servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in rapporto agli elementi di regolamentazione e garanzia del processo in capo all’ente titolare ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. 
“Attestazione di parte terza”: attestazione rilasciata su responsabilità dell’ente pubblico titolare, con il supporto dell’ente titolato che eroga i servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. Le certificazioni e i titoli di studio rilasciati dagli enti pubblici titolari, anche per il tramite dei rispettivi enti titolati, costituiscono attestazione di parte terza.

 
DEFINIZIONI CONCERNENTI IL REPERTORIO NAZIONALE DEI TITOLI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI 
“Sistema nazionale di istruzione e formazione”: sistema composto da: 
-    scuola dell’infanzia; 
-    primo ciclo di istruzione: suddiviso in scuola primaria (5 anni) e scuola secondaria di primo grado (3 anni): 
-    secondo ciclo di istruzione: che si compone del sistema dell’istruzione secondaria di secondo grado (5 anni) e dell’istruzione e formazione professionale, con percorsi di durata triennale e quadriennale; 
-    istruzione superiore: costituita dall’offerta formativa universitaria, dell’Alta Formazione Artistica e Musicale e Coreutica (AFAM) e dall’offerta formativa degli Istituti Tecnici Superiori (ITS); 
-    Istruzione degli Adulti (IDA): con percorsi di primo livello, di secondo livello e di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana realizzati dai Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) in quanto reti territoriali di servizi; 
-    Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS). 

“Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali”: quadro di riferimento unitario, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, per la certificazione delle competenze che avviene attraverso la progressiva standardizzazione degli elementi essenziali, anche descrittivi, dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali attraverso la loro correlabilità anche tramite un sistema condiviso di riconoscimento di crediti in chiave europea. È costituito da tutti i repertori dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali. 
“Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali”: parte costitutiva del Repertorio nazionale afferente le qualificazioni regionali quale riferimento unitario per la correlazione delle stesse e la loro progressiva standardizzazione, nonché per l'individuazione, validazione e la certificazione delle qualificazioni e delle competenze anche in termini di crediti formativi in chiave europea. È organizzato sulla base della classificazione dei settori economico-professionali e rappresenta riferimento per i repertori delle qualificazioni regionali, approvati e pubblicati da ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano e rispondenti agli standard minimi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n.13. 
“Classificazione dei settori economico-professionali”: sistema di classificazione che, a partire dai codici di classificazione statistica ISTAT, relativi alle attività economiche (ATECO) e alle professioni (Classificazione delle Professioni), consente di aggregare in settori l’insieme delle attività e delle professionalità operanti sul mercato del lavoro. I settori economico-professionali sono articolati secondo una sequenza descrittiva che prevede la definizione di: processi di lavoro, aree di attività, attività, risultati attesi e schede di caso. “Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni”: dispositivo classificatorio e informativo, a supporto del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, realizzato sulla base delle sequenze descrittive dei settori economico-professionali, anche ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 13 del 2013 e parte integrante dei sistemi informativi di cui agli articoli 13 e 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; 
“Quadro Nazionale delle Qualificazioni”: dispositivo nazionale per la referenziazione delle qualificazioni italiane al Quadro europeo delle qualifiche di cui alla Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 con la funzione di raccordare il sistema italiano delle qualificazioni con i sistemi degli altri Paesi europei. Il Quadro Nazionale delle Qualificazioni ha altresì l’obiettivo di coordinare e rafforzare i diversi sistemi che concorrono all’offerta pubblica di apprendimento permanente e dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze. 
“Referenziazione”: il processo istituzionale e tecnico che associa le qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze a uno degli otto livelli del Quadro nazionale delle qualificazioni. La referenziazione delle qualificazioni italiane al Quadro nazionale delle qualificazioni garantisce la referenziazione delle stesse al Quadro Europeo delle Qualifiche. 


DEFINIZIONI CONCERNENTI LE PROFESSIONI 
“Professione regolamentata ”: 1) l'attività, o l'insieme delle attività, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità; 2) i rapporti di lavoro subordinato, se l'accesso ai medesimi è subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di qualifiche professionali; 3) l'attività esercitata con l'impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato a chi possiede una qualifica professionale; 4) le attività attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una qualifica professionale è condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso; 5) le professioni esercitate dai membri di un'associazione o di un organismo di cui all'Allegato I del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206. 
“Formazione regolamentata”: qualsiasi formazione che, secondo le prescrizioni vigenti, è specificamente orientata all'esercizio di una determinata professione e consiste in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio professionale o una pratica professionale, secondo modalità stabilite dalla legge. 
“Attività di lavoro riservata”: attività riservata a persone iscritte in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile nonché alle figure ausiliare delle professioni sanitarie e ai mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative. 
“Professione non organizzata in ordini e collegi”: l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e relative attività tipiche o riservate per legge e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.


Acronimi del Sistema regionale delle competenze 

SNCC: Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze 
QNQR: Quadro nazionale delle Qualificazioni Regionali 
ATLANTE: Atlante del Lavoro 
ADA: Area di Attività di Attività di Atlante del Lavoro 
SRC: Sistema regionale delle competenze della Regione Marche
SIV: Servizio di Individuazione e Validazione delle Competenze  
SCC: Servizio di certificazione delle competenze  
Operatore IVC: Operatore dei servizi di Individuazione, validazione e certificazione e delle competenze
EC: Esperto di Contenuto 
EREC: Elenco Regionale degli Esperti di Contenuto 
RRPP: Repertorio Regionale dei Profili di Professionali della Regione Marche 
UC: Unità di competenze del Repertorio Regionale dei Profili professionali della Regione Marche 
Janet: Sistema Informativo Lavoro della Regione Marche
 

REPERTORIO REGIONALE DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI
Regione Marche promuove un’iniziativa finalizzata a rispondere ai requisiti previsti dalla normativa in materia di definizione e rilascio di qualificazioni spendibili a livello nazionale ed europeo e di certificazione delle esperienze.

La Regione Marche con Delibera 22 dicembre 2014, n. 1412 ha approvato il Repertorio Regionale dei Profili Professionali ai sensi della normativa vigente e nello specifico del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della Legge 28 giugno 2012, n. 92"; degli Accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni riguardanti il sistema nazionale di certificazione delle competenze; sulla referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al quadro europeo delle qualificazioni per l'apprendimento permanente (EQF) di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008. 
La Regione ha definito 316 tra profili e figure professionali, articolati in 1272 Aree di Attività e relative Unità di competenze, quali riferimento per il riconoscimento delle competenze comunque acquisite e la progettazione e realizzazione di percorsi formativi per l'acquisizione di competenze ed il conseguimento di qualificazioni spendibili sul mercato del lavoro e nei percorsi di istruzione e formazione, in una prospettiva di mobilità formativa e professionale di tutti i lavoratori all'interno del territorio nazionale e dell'Unione europea.
Nello specifico, l’intervento mira a definire il Repertorio del cittadino inteso come un sistema univoco identificare le competenze da acquisire tramite percorsi formativi e/o in percorsi professionali, certificabili e, quindi, spendibili da parte degli individui nel mercato del lavoro.

Il sistema regionale di standard formativi minimi:
•    garantisce ai cittadini parità di accesso alle opportunità formative; prende in carico le esigenze e i fabbisogni formativi degli individui tenendo conto dei fabbisogni di sviluppo del capitale umano in relazione alle direttrici di sviluppo economico-produttivo della regione;
•    condivide con i soggetti formatori la responsabilità di costruire un sistema formativo equo, efficace ed efficiente; la validità dei percorsi formativi, intesa in relazione alla riconoscibilità e, quindi, spendibilità effettiva dei risultati conseguiti dagli individui, secondo i criteri ed i principi del sistema nazionale di certificazione delle competenze definiti dal D.Lgs. 13/13 e dal D.I.30 giugno 2015. 
Per maggiori informazioni, visita il sito Janet della Regione Marche.

https://janet.regione.marche.it/RepertorioProfiliProfessionali