Di seguito si riportano le principali definizioni in uso nel Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze così come descritte nel D.I. del 05 gennaio 2021, Linee guida per l’interoperatività degli enti pubblici titolari (articolo 3, comma 5, decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13).
DEFINIZIONI CONCERNENTI L’APPRENDIMENTO PERMANENTE
“Apprendimento permanente”: qualsiasi attività intrapresa dalla persona in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in CHE una prospettiva di crescita personale, civica, sociale e occupazionale.
“Apprendimento formale”: apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o di un diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari.
“Apprendimento non formale”: apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi di apprendimento formale, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese.
“Apprendimento informale”: apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero.
DEFINIZIONI CONCERNENTI LA GOVERNANCE
“Sistema nazionale di certificazione delle competenze”: l’insieme dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze erogati nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.
“Ente pubblico titolare”: amministrazione pubblica, centrale, regionale e delle province autonome titolare, a norma di legge, della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze. Nello specifico sono da intendersi enti pubblici titolari:
1) il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in materia di individuazione e validazione e certificazione delle competenze riferite ai titoli di studio del sistema scolastico e universitario;
2) le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni rilasciate nell’ambito delle rispettive competenze;
3) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, salvo quelle comunque afferenti alle autorità competenti di cui al successivo punto 4;
4) il Ministero dello sviluppo economico e le altre autorità competenti ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni regolamentate a norma del medesimo decreto.
“Ente titolato”: soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, autorizzato o accreditato dall’ente pubblico titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o regionale, ivi comprese le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in relazione agli ambiti di titolarità dei rispettivi enti pubblici titolari.
“Organismo nazionale italiano di accreditamento”: organismo nazionale di accreditamento designato dall’Italia in attuazione del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.
DEFINIZIONI CONCERNENTI I SERVIZI DI INDIVIDUAZIONE E VALIDAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
“Individuazione e validazione delle competenze”: processo che conduce al riconoscimento, da parte dell’ente titolato in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, delle competenze acquisite dalla persona in un contesto non formale o informale. Ai fini della individuazione delle competenze sono considerate anche quelle acquisite in contesti formali. La validazione delle competenze può essere seguita dalla certificazione delle competenze ovvero si conclude con il rilascio di un documento di validazione conforme agli standard minimi di cui all’articolo 6 del citato decreto.
“Competenza”: comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale.
“Competenza certificabile”: competenza riferita ad una qualificazione rientrante in un repertorio riconosciuto da un ente pubblico titolare ricompreso nel Repertorio nazionale di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. Ai fini dell’interoperabilità tra gli enti pubblici titolari e della portabilità, le competenze validate o certificate sono valutate ed eventualmente riconosciute come credito anche da parte di enti pubblici titolari diversi da quelli che le hanno attestate, secondo i rispettivi ordinamenti e le norme vigenti.
“Certificazione delle competenze”: procedura di formale riconoscimento, da parte dell’ente titolato, in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso di interruzione del percorso formativo, o di quelle validate acquisite in contesti non formali e informali. La procedura di certificazione delle competenze si conclude con il rilascio di un certificato conforme agli standard minimi di cui all’articolo 6 del citato decreto.
“Qualificazione”: titolo di istruzione e di formazione, ivi compreso quello di istruzione e formazione professionale, o di qualificazione professionale rilasciato da un ente titolato nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.13.
“Attestazione di parte prima”: attestazione la cui validità delle informazioni contenute è data dalla autodichiarazione della persona, anche laddove attuata con un percorso accompagnato e realizzata attraverso procedure e modulistiche predefinite.
“Attestazione di parte seconda”: attestazione rilasciata su responsabilità dell’ente titolato che eroga servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in rapporto agli elementi di regolamentazione e garanzia del processo in capo all’ente titolare ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.
“Attestazione di parte terza”: attestazione rilasciata su responsabilità dell’ente pubblico titolare, con il supporto dell’ente titolato che eroga i servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. Le certificazioni e i titoli di studio rilasciati dagli enti pubblici titolari, anche per il tramite dei rispettivi enti titolati, costituiscono attestazione di parte terza.
DEFINIZIONI CONCERNENTI IL REPERTORIO NAZIONALE DEI TITOLI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI
“Sistema nazionale di istruzione e formazione”: sistema composto da:
- scuola dell’infanzia;
- primo ciclo di istruzione: suddiviso in scuola primaria (5 anni) e scuola secondaria di primo grado (3 anni):
- secondo ciclo di istruzione: che si compone del sistema dell’istruzione secondaria di secondo grado (5 anni) e dell’istruzione e formazione professionale, con percorsi di durata triennale e quadriennale;
- istruzione superiore: costituita dall’offerta formativa universitaria, dell’Alta Formazione Artistica e Musicale e Coreutica (AFAM) e dall’offerta formativa degli Istituti Tecnici Superiori (ITS);
- Istruzione degli Adulti (IDA): con percorsi di primo livello, di secondo livello e di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana realizzati dai Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) in quanto reti territoriali di servizi;
- Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS).
“Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali”: quadro di riferimento unitario, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, per la certificazione delle competenze che avviene attraverso la progressiva standardizzazione degli elementi essenziali, anche descrittivi, dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali attraverso la loro correlabilità anche tramite un sistema condiviso di riconoscimento di crediti in chiave europea. È costituito da tutti i repertori dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali.
“Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali”: parte costitutiva del Repertorio nazionale afferente le qualificazioni regionali quale riferimento unitario per la correlazione delle stesse e la loro progressiva standardizzazione, nonché per l'individuazione, validazione e la certificazione delle qualificazioni e delle competenze anche in termini di crediti formativi in chiave europea. È organizzato sulla base della classificazione dei settori economico-professionali e rappresenta riferimento per i repertori delle qualificazioni regionali, approvati e pubblicati da ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano e rispondenti agli standard minimi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n.13.
“Classificazione dei settori economico-professionali”: sistema di classificazione che, a partire dai codici di classificazione statistica ISTAT, relativi alle attività economiche (ATECO) e alle professioni (Classificazione delle Professioni), consente di aggregare in settori l’insieme delle attività e delle professionalità operanti sul mercato del lavoro. I settori economico-professionali sono articolati secondo una sequenza descrittiva che prevede la definizione di: processi di lavoro, aree di attività, attività, risultati attesi e schede di caso. “Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni”: dispositivo classificatorio e informativo, a supporto del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, realizzato sulla base delle sequenze descrittive dei settori economico-professionali, anche ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 13 del 2013 e parte integrante dei sistemi informativi di cui agli articoli 13 e 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
“Quadro Nazionale delle Qualificazioni”: dispositivo nazionale per la referenziazione delle qualificazioni italiane al Quadro europeo delle qualifiche di cui alla Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 con la funzione di raccordare il sistema italiano delle qualificazioni con i sistemi degli altri Paesi europei. Il Quadro Nazionale delle Qualificazioni ha altresì l’obiettivo di coordinare e rafforzare i diversi sistemi che concorrono all’offerta pubblica di apprendimento permanente e dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze.
“Referenziazione”: il processo istituzionale e tecnico che associa le qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze a uno degli otto livelli del Quadro nazionale delle qualificazioni. La referenziazione delle qualificazioni italiane al Quadro nazionale delle qualificazioni garantisce la referenziazione delle stesse al Quadro Europeo delle Qualifiche.
DEFINIZIONI CONCERNENTI LE PROFESSIONI
“Professione regolamentata ”: 1) l'attività, o l'insieme delle attività, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità; 2) i rapporti di lavoro subordinato, se l'accesso ai medesimi è subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di qualifiche professionali; 3) l'attività esercitata con l'impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato a chi possiede una qualifica professionale; 4) le attività attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una qualifica professionale è condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso; 5) le professioni esercitate dai membri di un'associazione o di un organismo di cui all'Allegato I del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206.
“Formazione regolamentata”: qualsiasi formazione che, secondo le prescrizioni vigenti, è specificamente orientata all'esercizio di una determinata professione e consiste in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio professionale o una pratica professionale, secondo modalità stabilite dalla legge.
“Attività di lavoro riservata”: attività riservata a persone iscritte in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile nonché alle figure ausiliare delle professioni sanitarie e ai mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.
“Professione non organizzata in ordini e collegi”: l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e relative attività tipiche o riservate per legge e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.
Acronimi del Sistema regionale delle competenze
SNCC: Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze
QNQR: Quadro nazionale delle Qualificazioni Regionali
ATLANTE: Atlante del Lavoro
ADA: Area di Attività di Attività di Atlante del Lavoro
SRC: Sistema regionale delle competenze della Regione Marche
SIV: Servizio di Individuazione e Validazione delle Competenze
SCC: Servizio di certificazione delle competenze
Operatore IVC: Operatore dei servizi di Individuazione, validazione e certificazione e delle competenze
EC: Esperto di Contenuto
EREC: Elenco Regionale degli Esperti di Contenuto
RRPP: Repertorio Regionale dei Profili di Professionali della Regione Marche
UC: Unità di competenze del Repertorio Regionale dei Profili professionali della Regione Marche
Janet: Sistema Informativo Lavoro della Regione Marche