Lavoro e Formazione Professionale

Cessazione del rapporto di lavoro - Licenziamenti collettivi L.223_91

Procedura di licenziamento collettivo (Legge 223/91)

La casistica del licenziamento collettivo e la relativa procedura prevista della Legge 223/91 si verifica due casi specifici:

-    Quando il datore di lavoro (non solo imprese, quindi, ma qualsiasi datore, comprese associazioni, fondazioni, studi professionali) con più di 15 dipendenti preveda di licenziare almeno 5 dipendenti nell’arco di 120 giorni, in una unità operativa o in più sedi ubicate nella stessa provincia, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro. Si parla pertanto di procedura di mobilità (art. 24 comma 1 e ss L. 223/91).

-    Quando il datore di lavoro, in corso di procedura di cassa integrazione straordinaria (CIGS) ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative. In questo secondo caso il datore di lavoro ha facoltà di licenziare i dipendenti. In questo caso non si pongono i vincoli numerici di cui al punto precedente e la procedura può interessare anche un solo lavoratore. (art. 4 comma 1 L.223/91). Dopo la cosiddetta Legge Fornero, chi viene licenziato ora con questa modalità ha diritto all’indennità NASpI, l’unica forma di sostegno al reddito per disoccupati che hanno perso un’occupazione alle dipendenze.

Procedure (Art. 4 comma 2 e ss L. 223/91)
Le procedure di licenziamento collettivo sono rigorosamente previste, nei modi e nei tempi, dalla legge e prevedono, dopo la comunicazione di avvio della procedura di mobilità, una prima fase a carattere sindacale ed una seconda, eventuale, di carattere amministrativo. 

Avvio
L’attivazione della procedura avviene con una comunicazione preventiva trasmessa alle organizzazioni sindacali e, per conoscenza, alla Regione, o al Ministero del Lavoro, se gli esuberi interessano unità produttive ubicate in più aree regionali. 

Comunicazione (art. 4, c. 2-4, L. 223/91) 
Nella comunicazione devono essere indicati (Cass. 3 novembre 2010 n. 22329): 
•    i motivi che determinano la situazione di eccedenza; 
•    i motivi tecnici, organizzativi e produttivi per i quali il datore di lavoro ritiene di non poter adottare misure idonee ad evitare il licenziamento collettivo; 
•    il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in esubero, nonché del personale abitualmente impiegato; 
•    i tempi di attuazione del programma di riduzione del personale; 
•    le eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale; 
•    il metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle già previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva. 

Procedura sindacale ed amministrativa
Si aprono poi due fasi: 

•    una sindacale, della durata prevista di 45 giorni, ridotti della metà se gli esuberi sono meno di 10, in cui le parti cercano di raggiungere autonomamente un accordo che stabilisca tempi di gestione e numero di esuberi.

•    in mancanza di accordo in sede sindacale, si passa alla fase amministrativa: il datore di lavoro comunica alla Regione o al Ministero del Lavoro, a seconda dei casi, che le parti non sono riuscite a trovare un’intesa e la Regione, o il Ministero, le convoca e opera, nell’arco dei successivi 30 giorni, ridotti a 15 se le eccedenze sono meno di 10, una mediazione mirante alla chiusura dell’accordo.

Se non ci sono le condizioni, si procede ad un mancato accordo, che consente comunque di procedere ai licenziamenti.

Esito 
Con l’accordo le parti possono liberamente fissare i tempi di gestione della procedura e i criteri di scelta degli esuberi.Con il mancato accordo vanno rigidamente rispettate le modalità di gestione previste dalla L. 223/91: 120 giorni di tempo per il licenziamento delle eccedenze e i criteri di scelta stabiliti dall’art. 5 della Legge. Alla procedura sono collegati degli oneri che il datore di lavoro deve corrispondere all’INPS, che in caso di mancato accordo sono maggiorati di tre volte.

Criteri di individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità
La selezione dei licenziandi viene effettuata unilateralmente dal datore di lavoro, ma non è libera.
L’individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità deve avvenire in relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti dai contratti collettivi stipulati, ovvero, in mancanza, nel rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro:
•    carichi di famiglia
•    anzianità di servizio
•    esigenze tecnico-produttive ed organizzative.

Comunicazione del recesso
Raggiunto l’accordo sindacale, o, comunque, esperita la procedura descritta, l’impresa ha facoltà di licenziare gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso e senza necessità di specifica motivazione, bastando il richiamo alla natura collettiva del recesso ed alla procedura svolta.
I licenziamenti possono essere scaglionati, ma entro il limite massimo di centoventi giorni dalla conclusione della procedura, salvo diversa indicazione nell’eventuale accordo sindacale.
 
Comunicazione dei licenziamenti agli enti pubblici e al sindacato
Il datore di lavoro, entro 7 giorni dalla comunicazione dei singoli recessi, deve comunicare per iscritto ai competenti uffici pubblici, nonché ai sindacati rappresentati in azienda, o in mancanza a quelli maggiormente rappresentativi, l’elenco dei lavoratori licenziati, indicando in particolare:

•    nominativo, luogo di residenza, qualifica, livello di inquadramento, età e carico di famiglia di ciascun lavoratore da licenziare;
•    i criteri adottati per la scelta dei lavoratori da licenziare.

Contributo di recesso
Il “ticket licenziamento” è quel contributo che il datore deve versare all’INPS in caso di cessazione di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato che danno diritto alla NASpI. Con la circolare n. 14 del 3 febbraio 2023 l’INPS ha aggiornato l’importo massimo della NASpI per il 2023 (1.470,99 euro), il quale a sua volta va a influenzare l’importo del contributo NASpI per il 2023 a carico dei datori di lavoro. Alla luce di questa circolare il ticket licenziamento 2023 ammonta, come detto sopra a € 603,10 annuali (41% dell’importo massimo del trattamento di NASpI), per un importo massimo pari a 1809,3 per il triennio di anzianità.

Per i datori di lavoro
I datori di lavoro sono tenuti a trasmettere alla Regione:
•    la comunicazione dell’attivazione di procedura;
•    copia dell’accordo, se raggiunto nella fase sindacale o in sede ministeriale (quello sottoscritto con la mediazione regionale, o l'eventuale mancato accordo, vengono acquisiti d’ufficio);
•    gli elenchi dei lavoratori licenziati entro 7 giorni dalla comunicazione del recesso.
Le comunicazioni possono essere trasmesse con le seguenti modalità:
•    via PEC all’indirizzo regione.marche.formazione@emarche.it
•    con lettera raccomandata A.R. inviata alla Regione Marche – Settore formazione professionale, orientamento e aree di crisi complesse - Via Tiziano 44 – 60131 – Ancona