Lavoro e Formazione Professionale

Ammortizzatori sociali straordinari (Cigs) Dlgs 148_2015

Cassa integrazione straordinaria (CIGS)
Le imprese che rientrano nel capo di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria - CIGS per unità produttive operanti esclusivamente nell’ambito regionale possono richiedere esame congiunto per la stipula di un accordo per le causali di cui all’art.21 lettera A) e B) del D.Lgs. 148/2015, secondo quanto previsto dall’art.25 del medesimo Decreto.

 

Computo dei lavoratori dipendenti per l’accesso al trattamento di CIGS (art. 2 bis del d.lgs. n. 148/2015) 
Dopo l’articolo 2, del d.lgs. 148, la riforma introduce l’articolo 2 bis, che prevede nuovi criteri per il computo dei dipendenti ai fini del ricorso all’intervento di cassa integrazione. 
La norma, intervenendo sulle disposizioni generali, definisce in termini di ampliamento e di universalità quali lavoratori debbano essere considerati al fine della determinazione delle soglie dimensionali per l’accesso alle prestazioni di integrazione al reddito. 
Come è noto, per l’accesso ai trattamenti di integrazione è richiesto che l’impresa abbia alle proprie dipendenze mediamente più di 15 dipendenti, da calcolarsi in riferimento al semestre precedente la data di presentazione della domanda. 

Nel computo di tale quota minima di dipendenti sono inclusi i lavoratori con la qualifica di dirigente, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti e, per effetto della riforma, anche i lavoratori che prestano la loro opera con il vincolo di subordinazione, sia all’interno che all’esterno dell’azienda. 
Si chiarisce, con il nuovo comma, che sono da includersi nel calcolo dell’organico lavoratori che svolgono prestazione lavorativa presso il domicilio proprio o in un altro locale di cui abbiano disponibilità, i collaboratori etero-organizzati di cui all’art. 2 del D. Lgs n. 81/2015, i lavoratori con apprendistato di alta formazione e di ricerca, i lavoratori con apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca. 

Resta fermo che si prescinde, invece, dalla verifica del numero dei dipendenti nelle ipotesi di accesso agli ammortizzatori sociali straordinari da parte di: 
a) imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale; 
b) partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. 
Il requisito relativo alla classe dimensionale, nelle ipotesi di trasferimento d’azienda, le cui richieste di accesso agli ammortizzatori sociali siano state presentate prima che siano trascorsi sei mesi dall’operazione societaria del trasferimento di azienda, deve sussistere, per l'impresa subentrante, nel periodo decorrente dalla data del predetto trasferimento.

 

Requisito di anzianità di effettivo lavoro (articolo 1 del d.lgs. n. 148/2015) 
Con gli interventi normativi di riordino, viene anche modificato il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro (articolo 1, comma 2 del d.lgs. n. 148/20215) che i lavoratori devono aver maturato presso l’unità produttiva presso la quale operano, per poter essere ricompresi nella platea dei beneficiari delle integrazioni salariali. 
Il citato requisito passa dai precedenti 90 giorni a solo 30 giorni, che devono esser stati maturati alla data di presentazione della domanda di autorizzazione alla concessione del trattamento di CIG, sia esso ordinario o straordinario.

 

Lavoratori beneficiari. (articoli 1 e 2 del d.lgs. n.148/2015) 
Con l’articolo 1, commi 191 e 192, della legge in parola, si modificano le disposizioni degli articoli 1 e 2 del d.lgs. n. 148/2015 e, in particolare con il comma 1 lett. a), modifica il dettato dall’articolo 1 del citato d.lgs., disponendo l’ampliamento della platea dei lavoratori quali possibili beneficiari delle integrazioni salariali. 
Con le modifiche, si dispone esplicitamente che nelle ipotesi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, decorrenti dal 1°gennaio 2022, possono essere destinatari del trattamento di integrazione salariale oltre ai lavoratori dipendenti assunti con contratto subordinato – ad esclusione dei lavoratori con la qualifica di dirigenti- anche i lavoratori a domicilio e i lavoratori con apprendistato di alta formazione e di ricerca, i lavoratori con apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca. 

Causali
La cassa integrazione straordinaria è concessa alle imprese indicate all’art. 20 del DLgs 148/2015 per le seguenti causali: 
a) riorganizzazione aziendale ((, anche per realizzare processi di transizione individuati e regolati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione));
b) crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell' attivita' produttiva dell'azienda o di un ramo di essa;
c) contratto di solidarieta'.
Vedasi più diffusamente quanto previsto da D.M. n. 94033/2016 aggiornato con il DM 33/2022.

Procedure
Le procedure delle prime due causali (Riorganizzazione e Crisi) prevedono una fase di consultazione sindacale che si chiude con l’esame congiunto, svolto in sede regionale, secondo le disposizioni contenute all’art. 24 del D.Lgs 148/2015.

Il contratto di solidarietà è invece gestito in autonomia dalle parti sociali: ha origine da una dichiarazione di esuberi che vengono riassorbiti riducendo ai dipendenti l’orario di lavoro nella logica di “lavorare meno, lavorare tutti". Il D.Lgs correttivo del Jobs Act (n. 185 del 24 settembre 2016) ha inoltre previsto la possibilità di trasformare il Contratto di Solidarietà difensivo prima citato in una particolare fattispecie di solidarietà espansiva, dove la riduzione di orario è funzionale all’inserimento di personale aggiuntivo.

L'impresa che intende ricorrere alla Cigs deve:

1. darne preventiva comunicazione, ai sensi dell’articolo 24, D.Lgs. 148/2015, alle rappresentanze sindacali dei lavoratori (RSU o RSA) e alle organizzazioni territoriali sindacali di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, indicando le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati;
2. entro tre giorni dalla comunicazione di cui sopra l’impresa (o, in alternativa, le RSU/RSA o le organizzazioni sindacali territoriali) deve presentare domanda di esame congiunto della situazione aziendale. Tale domanda è trasmessa, ai fini della convocazione delle Parti, al competente ufficio regionale, qualora l'intervento richiesto riguardi unità produttive ubicate in una sola regione, o al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, qualora l'intervento riguardi unità produttive ubicate in più regioni;
3. partecipare all’esame congiunto in sede istituzionale e sottoscrivere un accordo;
4. entro sette giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, presentare domanda di concessione della CIGS al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali tramite l’applicativo telematico CigsOnline.

L’intera procedura di consultazione deve esaurirsi entro i 25 giorni (10 giorni per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti) successivi a quello di ricezione della domanda di esame congiunto da parte del competente ufficio.

 

Oggetto dell’esame congiunto
Oggetto dell’esame congiunto in sede pubblica sono i contenuti del Programma di riorganizzazione aziendale o di crisi aziendale:

- piano degli interventi, oppure piano di risanamento
- decorrenza prevista dell’intervento di CIGS
- durata del programma
- numero dei lavoratori interessati
- ragioni che rendono non praticabili forme alternative di riduzione di orario
- misure previste per la gestione delle eccedenze di personale
- criteri di scelta dei lavoratori da sospendere
- modalità della rotazione tra i lavoratori oppure ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di  rotazione.

I rappresentanti delle Parti sociali devono inoltre dichiarare espressamente la non percorribilità del Contratto di solidarietà. La dichiarazione non è dovuta per le imprese edili e affini.

Conclusione dell’esame congiunto
L’esame congiunto in sede pubblica si conclude con la redazione di un verbale nel quale vengono riportati i punti del programma di CIGS e l’esito della consultazione.

Presentazione dell’istanza al Ministero
Entro 7 giorni dalla conclusione della consultazione sindacale in sede istituzionale, l’impresa presenta domanda di concessione della CIGS al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali tramite l’applicativo telematico CigsOnline, corredata dell'elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario.
In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento decorre dal trentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda medesima. Qualora dalla omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o totale del diritto all'integrazione salariale, l'impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all'integrazione salariale non percepita.
La domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale deve essere presentata in un’unica soluzione contestualmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio.
La concessione del trattamento di CIGS avviene con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

 

Per un approfondimento in materia, vedere la pagina del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/ammortizzatori-sociali/focus-on/CIGS/Pagine/Cassa-integrazione-guadagni-straordinaria-CIGS

Durata
La durata massima dell’integrazione salariale (CIGO + CIGS) nell’unita produttiva è:
•    di norma 24 mesi in un quinquennio;
•    è possibile l’estensione fino a 36 mesi, se si ricorre al contratto di solidarietà, che costituisce la forma prioritaria di CIGS che le parti sono tenute ad utilizzare, ove le condizioni lo consentano;
•    per le imprese edili e del comparto lapideo, la durata massima nel quinquennio è stabilita in 30 mesi, poiché la specificità di questi settori non consente l’utilizzo del contratto di solidarietà e non può quindi trovare applicazione l’estensione a 36 mesi prima citata;
•    se, in esito a un programma di crisi aziendale, l’azienda cessa l’attività e vi è prospettiva di una sua acquisizione da parte di un’impresa che intenda rilanciarla, è possibile prorogare il trattamento di integrazione salariale anche oltre i limiti prima citati, previo accordo in sede governativa, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali; la deroga vale per il triennio 2016-2018 e prosegue, in pratica, con le disposizioni, più estensive, introdotte con il D.L. 109/2018 citate al punto successivo, che sono finanziate con le risorse residue di questo intervento.

Per i datori di lavoro
I datori di lavoro sono tenuti a trasmettere alla Regione:
•    la comunicazione della richiesta di esame congiunto per l’attivazione della procedura;
•    copia del verbale dell’accordo con tutte le sottoscrizioni, se raggiunto in sede regionale o in sede ministeriale;
•    gli elenchi dei lavoratori messi in cigs da trasmettere ai PCI (Centri per l’impiego) di competenza ai fini dell’attivazione delle politiche attive del lavoro dalla comunicazione del recesso.
Le comunicazioni possono essere trasmesse con le seguenti modalità:
•    via PEC all’indirizzo regione.marche.formazione@emarche.it
•    con lettera raccomandata A.R. inviata alla Regione Marche – Settore formazione professionale, orientamento e aree di crisi complesse - Via Tiziano 44 – 60131 – Ancona
 

Causali
La cassa integrazione straordinaria è concessa alle imprese indicate all’art. 20 del DLgs 148/2015 per le seguenti causali: 
a)  riorganizzazione aziendale (anche per realizzare processi di transizione individuati e regolati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione);
b)  crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell' attivita' produttiva dell'azienda o di un ramo di essa;
c)  contratto di solidarieta'.
Vedasi più diffusamente quanto previsto da D.M. n. 94033/2016 aggiornato con il DM 33/2022.
Accanto alle tre causali “classiche” ve ne sono altre di natura sperimentale o transitoria:

 

Art. 22 bis Dlgs 148/2015 (rifinanziata per l’anno 2024 con L. 213/2023 art. 174 con 100 milioni di euro) (Proroga del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale).
1. Per gli anni (l. 234/2021) 2022, 2023 e 2024 nel limite di spesa rispettivamente di 130 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 100 milioni di euro per l'anno 2024, in deroga agli articoli 4 e 22, comma 1, (RIORGANIZZAZIONE) per imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza della regione interessata, o delle regioni interessate nel caso di imprese con unita' produttive coinvolte ubicate in due o piu' regioni, puo' essere concessa la proroga dell'intervento straordinario di integrazione salariale, sino al limite massimo di dodici mesi, qualora il programma di riorganizzazione aziendale di cui all'articolo 21, comma 2, sia caratterizzato da investimenti complessi non attuabili nel limite temporale di durata di ventiquattro mesi di cui all'articolo 22, comma 1, ovvero qualora il programma di riorganizzazione aziendale di cui all'articolo 21, comma 2, presenti piani di recupero occupazionale per la  ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili nel medesimo limite temporale. 

Alle medesime condizioni e nel limite delle risorse finanziarie sopra indicate, in deroga ai limiti temporali di cui agli articoli 4 e 22, comma 2 (CRISI), puo' essere concessa la proroga dell'intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di sei mesi, qualora il piano di risanamento di cui all'articolo 21, comma 3, presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la continuazione dell' attivita' aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite temporale di durata di dodici mesi di cui all'articolo 22, comma 2. 

Alle medesime condizioni e nel limite delle risorse finanziarie sopra indicate, in deroga ai limiti temporali di cui agli articoli 4 e 22, commi 3 e 5 (SOLIDARIETA’), puo' essere concessa la proroga dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarieta' sino al limite massimo di 12 mesi, qualora permanga, in tutto o in parte, l'esubero di personale gia' dichiarato nell'accordo di cui all'articolo 21, comma 5, e si realizzino le condizioni di cui al comma 2.
1-bis. In presenza di piani pluriennali di riorganizzazione gia' oggetto di specifico accordo stipulato in sede ministeriale ai sensi dei comma 1, che coinvolgono imprese operanti in piu' regioni con un
organico superiore a 500 unita' lavorative con gravi ricadute occupazionali concentrate nelle aree di crisi complessa, conseguenti alle difficolta' di implementazione delle azioni di riorganizzazione
e di accesso alle fonti di finanziamento, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, valutate le problematiche di ordine occupazionale e la necessita' di successive verifiche per accertare tutti i requisiti di cui al medesimo comma 1, sulla base della preventiva istruttoria da parte degli uffici competenti, puo' autorizzare acconti per sei mensilita' di integrazione salariale straordinaria, al fine di garantire la continuita' del sostegno al reddito dei lavoratori sospesi. Le mensilita' di integrazione
salariale straordinaria, erogate dall'INPS, sono computate nell'ambito delle mensilita' autorizzabili ai sensi del comma 1, a valere sulle risorse finanziarie di cui al comma 3. Qualora sia rigettata l'istanza ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 1-bis del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172.
2. Ai fini dell'ammissione all'intervento di cui al comma 1, l'impresa deve presentare piani di gestione volti alla salvaguardia occupazionale che prevedano specifiche azioni di politiche attive concordati con la regione interessata, o con le regioni interessate nel caso di imprese con unita' produttive coinvolte ubicate in due o piu' regioni.

 

Art. 22-ter - (Accordo di transizione occupazionale)
1. Al fine di sostenere le transizioni occupazionali all'esito dell'intervento straordinario di  integrazione salariale per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a) e b), ai datori di lavoro che occupano piu' di quindici dipendenti puo' essere concesso, in deroga agli articoli 4 e 22, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio di esubero, pari a un massimo di dodici mesi complessivi non ulteriormente prorogabili. 
2. Ai fini del riconoscimento del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1, in sede di procedura di consultazione sindacale di cui all'articolo 24, sono definite con accordo sindacale le azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale, anche ricorrendo ai fondi interprofessionali. La mancata partecipazione alle predette azioni, per esclusiva responsabilita' del lavoratore, comporta la decadenza dalla prestazione di integrazione salariale.
3. Le azioni definite dall'accordo sindacale di cui al comma 2 possono essere cofinanziate dalle regioni nell'ambito delle rispettive misure di formazione e politica attiva del lavoro. 
4. I lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 1 accedono al programma denominato "Garanzia di occupabilita' dei lavoratori" (GOL) di cui all'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; a tal fine i nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati all'ANPAL che li mette a disposizione delle regioni interessate.

 

Art. 44 DL 109/2018 – Cigs per cessazione (rifinanziata fino al 31/12/2023 con Finanziaria 2024 - legge 213/2023 art. 172 con la somma di 50 milioni di euro)
Il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 introduce, con l’articolo 44, la possibilità del ricorso all’intervento dell’integrazione salariale straordinaria per quei lavoratori dipendenti da aziende che abbiano cessato o stiano cessando l’attività produttiva alla presenza di determinate condizioni. Letteralmente la norma dispone: “In deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per gli anni 2019 e 2020, può essere autorizzato sino ad un massimo di 12 mesi complessivi, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora l’azienda abbia cessato o cessi l’attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell’attività con conseguente riassorbimento occupazionale, secondo le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 marzo 2016 n. 95075, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016, oppure laddove sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo, nonché in alternativa attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla Regione interessata, nel limite delle risorse stanziate ai sensi dell’articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e non utilizzate, anche in via prospettica. In sede di accordo governativo è verificata la sostenibilità finanziaria del trattamento straordinario di integrazione salariale e nell’accordo è indicato il relativo onere finanziario. Al fine del monitoraggio della spesa, gli accordi governativi sono trasmessi al Ministero dell’economia e delle finanze e all’Inps per il monitoraggio mensile dei flussi di spesa relativi all’erogazione delle prestazioni. Qualora dal monitoraggio emerga che è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa, non possono essere stipulati altri accordi.


Art. 44 comma 11 bis Dlgs 148/2018 – Cassa integrazione nelle aree di crisi complessa (rifinanziata per l’anno 2024 con l. 213/2023 art. 170 – finanziaria 2024 con la somma di 70 milioni di euro – attualmente abbiamo residui finanziari disponibili pari a 8,1 milioni di euro)
Il novellato disposto dell’art. 44 del decreto legislativo n. 148 del 2015, comma 11-bis, definisce l’ambito di applicazione peculiare dell’istituto, disponendo che possono beneficiare dell’integrazione salariale straordinaria esclusivamente le imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore del decreto n.185 del 24 settembre 2016, ai sensi dell’art. 27 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Il trattamento di integrazione salariale straordinario introdotto si profila, inoltre, come una misura destinata a quelle imprese che, avendo già beneficiato a qualunque titolo di precedenti trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, si trovino, nell’annualità 2016, nell’impossibilità di ricorrere ulteriormente ad un trattamento di integrazione salariale straordinaria, sia in base alle disposizioni del D.Lgs. n. 148/2015, sia in base alle disposizioni attuative dello stesso. La norma puntualizza, altresì, che il trattamento in questione viene autorizzato in deroga all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 22, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. n. 148/2015, che disciplinano, rispettivamente, la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile per ciascuna unità produttiva, prevista, in generale, per i trattamenti di integrazione salariale, e le singole durate massime contemplate, nello specifico, per ciascuna delle causali di intervento straordinario di integrazione salariale. L’impresa ha l’onere “di dichiarare di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale né secondo le disposizioni del presente decreto né secondo le disposizioni attuative dello stesso”, l’ulteriore trattamento straordinario può essere autorizzato sia qualora l’impresa abbia già esaurito la durata massima consentita dai trattamenti di integrazione salariale, in chiave generale o in base alle singole causali di intervento, sia in assenza dei criteri di autorizzazione richiesti per le singole fattispecie di intervento di integrazione salariale straordinaria, di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 148/2015 e relative disposizioni di attuazione. Il trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 11-bis dell’art. 44 può essere autorizzato sino al limite massimo di 12 mesi. Il trattamento straordinario di integrazione salariale, può essere autorizzato, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la presenza del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata, qualora l’impresa presenti un piano di recupero occupazionale che preveda appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la Regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori. 

 

Art. 25 ter (Condizionalita' e formazione)
1. I lavoratori beneficiari di integrazioni salariali ((straordinarie del presente Capo e del Titolo II)), allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell' attivita' lavorativa e in connessione con la domanda di lavoro espressa dal territorio, partecipano a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, anche mediante fondi interprofessionali. 2. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere cofinanziate dalle regioni nell'ambito delle rispettive misure di formazione e politica attiva del lavoro. 3. La mancata partecipazione senza giustificato motivo alle iniziative di cui al comma 1 comporta l'irrogazione di sanzioni che vanno dalla decurtazione di una mensilita' di trattamento di integrazione salariale fino alla decadenza dallo stesso, secondo le modalita' e i criteri da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 4. Le modalita' di attuazione delle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2022, il Decreto 2 agosto 2022 con i criteri e le modalità per l’accertamento sanzionatorio di mancata attuazione dell’obbligo formativo da parte del lavoratore in costanza delle integrazioni salariali straordinarie. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo fornito dal lavoratore, alle iniziative di formazione e di riqualificazione di cui all’art. 25-ter, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, comporta l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
La mancata partecipazione, nella misura compresa tra il 25 % ed il 50% delle ore complessive previste per ognuno dei corsi proposti, comporta l’irrogazione della sanzione corrispondente alla decurtazione di un terzo delle mensilità del trattamento di integrazione salariale straordinario, ferma restando la sanzione minima individuata dall’art. 25-ter, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, consistente nella decurtazione di una mensilità di trattamento di integrazione salariale.
La mancata partecipazione, nella misura compresa tra il 50 % e l’80% delle ore complessive previste per ognuno dei corsi proposti, comporta l’irrogazione della sanzione corrispondente alla decurtazione della metà delle mensilità del trattamento di integrazione salariale straordinario, ferma restando la sanzione minima individuata dall’art. 25-ter, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, consistente nella decurtazione di una mensilità di trattamento di integrazione salariale.
La mancata partecipazione, in misura superiore all’80% delle ore complessive previste per ognuno dei corsi proposti, comporta l’irrogazione della sanzione corrispondente decadenza dal trattamento di integrazione salariale.
Il giustificato motivo di mancata partecipazione alle iniziative di formazione e di riqualificazione ricorre nei seguenti casi:
a) documentato stato di malattia o di infortunio;
b) servizio civile o di leva o richiamo alle armi;
c) stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge;
d) citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell’ordine di comparire da parte del magistrato;
e) gravi motivi familiari documentati e/o certificati;
f) casi di limitazione legale della mobilità personale;
g) ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di partecipare alle iniziative di formazione e/o riqualificazione, senza possibilità di alcuna valutazione di carattere soggettivo o discrezionale da parte di quest’ultimo.