La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) assicura che i progetti siano realizzati nel rispetto dei principi di tutela dell'ambiente, della qualità della vita e dello sviluppo sostenibile.
A cosa si applica: ai singoli progetti, quali, ad esempio, strade, elettrodotti, aeroporti e impianti industriali.
A cosa serve: a conseguire elevati livelli di protezione e qualità dell'ambiente valutando preventivamente le possibili conseguenze derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio di progetti/interventi
Chi è coinvolto
autorità competente (AC): La pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e/o l’adozione dei provvedimenti di VIA
proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il progetto e lo sottopone alla valutazione dell’autorità competente per acquisire il relativo provvedimento conclusivo
soggetti competenti in materia ambientale (SCA): le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei progetti
pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone
pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure (le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative)
COME RICHIEDERE L’ACCESSO AGLI ATTI
La normativa vigente in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi (L.241/1990) e all'informazione ambientale (D.Lgs. 195/2005), in attuazione del principio di trasparenza, garantisce la libertà di accesso alla documentazione detenuta dalla Pubblica Amministrazione all'interessato, e nell'ipotesi di informazione ambientale "a qualsiasi persona fisica o giuridica ne faccia richiesta".
La visione degli atti è a titolo gratuito e può essere effettuata presso i locali della Pubblica Amministrazione detentrice degli stessi, previo appuntamento con gli Uffici competenti.
L'estrazione di copia di atti è sottoposta al versamento delle spese per il rilascio e l'estrazione di copia, ai sensi dell'art. 25 della citata Legge 241/1990, e secondo le modalità stabilite dalle singole Amministrazioni. I costi per l'accesso agli atti, detenuti da questa Amministrazione, sono regolati dal D.M. 121 del 28 giugno 2012.
La documentazione progettuale è pubblicata integralmente sul sito web dell’Autorità Competente. Per i procedimenti di competenza regionale la documentazione può essere consultata nella tab "Procedimenti" di questa pagina.
Per i procedimenti di competenza regionale è possibile fare riferimento ai contatti presenti nella pagina Informazioni generali.
TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI DA PARTE DEL PUBBLICO
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA: Le osservazioni devono pervenire entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione da parte dell’Autorità competente a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati dell’avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito web dell’Autorità Competente, come previsto dall'art.19 commi 3 e 4 del D.Lgs.152/2006.
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE: Le osservazioni devono pervenire entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso al pubblico sul sito web dell’Autorità Competente come previsto dall'art.24 commi 2 e 3 del D.Lgs.152/2006, oppure entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di ripubblicazione progettuale sul sito web dell’Autorità Competente nel caso in cui siano state richieste modifiche e integrazioni sostanziali e rilevanti per il pubblico secondo quanto previsto dall'art.24 commi 4 e 5 del D.Lgs.152/2006.
FASI E TEMPI DEI PROCEDIMENTI
Per facilitare la partecipazione del pubblico a procedimenti di VIA, di seguito si riportano le principali fasi ai sensi del D.lgs. 152/2006.
Procedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR)
Fase
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Soggetti coinvolti
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Riferimento normativo
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Tempi
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Verifica adeguatezza e completezza della documentazione
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AC e amministrazioni coinvolte
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art.27bis c.3
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30 giorni dalla pubblicazione della documenazizone sul sito web dell'AC
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Attesa documentazione integrativa per adeguatezza e completezza
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Proponente
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art.27bis c.3
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massimo 30 giorni
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Consultazioni pubbliche
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Pubblico e amministrazioni coinvolte
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art.27bis c.4
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30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'AC
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Istruttoria per richiesta integrazioni
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AC
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art.27bis c.5
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30 giorni dalla conclusione dei termini per le consultazioni
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Attesa integrazioni
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Proponente
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art.27bis c.5
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30 giorni dalla richiesta dell'AC (più eventuale sospensione termini)
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Consultazioni pubbliche sulle integrazioni (in caso queste siano sostanziali e rilevanti)
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Pubblico e amministrazioni coinvolte
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art.27bis c.5
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30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'AC
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Conferenza dei servizi decisoria
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AC e amministrazioni coinvolte
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art.27bis c.7
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tempi e modalità stabiliti dall'art.14ter della L.241/1990
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Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening)
Fase
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Soggetti coinvolti
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Riferimento normativo
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Tempi
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Consultazioni pubbliche
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Pubblico e amministrazioni coinvolte
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art.19 c.4
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30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta pubblicazione
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Istruttoria interna per richiesta integrazioni
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AC
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art.19 cc.5 e 6
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30 giorni dalla conclusione dei termini delle consultazioni
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Attesa integrazioni
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Proponente
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art.19 c.6
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45 giorni dalla richiesta dell'AC (più eventuale sospensione termini)
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Istruttoria per parere
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AC
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art.19 c.7
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45 giorni dal termine delle consultazioni o dal ricevimento delle integrazioni, qualora richieste
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