Ambiente

Industrie a rischio di incidente rilevante

Il 10 Luglio 1976 alle 12.37, un'esplosione fa saltare la valvola di sicurezza del reattore chimico dell'ICMESA, fabbrica ubicata a ridosso dell'abitato di Seveso in Brianza. A seguito dell'incidente, in un'area dove all'epoca vivevano circa 100.000 persone, si sviluppò nell'atmosfera una nube di gas altamente tossico contenente circa 10-12 chili di diossina che colpì 158 lavoratori dello stabilimento, 37.000 abitanti della zona, gli animali, inquinò gravemente il suolo ed estese i suoi effetti dannosi al patrimonio genetico delle persone colpite. L'incidente ebbe ripercussioni non solo di carattere sociale ed economico, ma anche di carattere psicologico su tutta la popolazione. Comincia, infatti, a manifestarsi presso la popolazione la consapevolezza di precarietà rispetto alle problematiche di sicurezza e di tutela della popolazione e dell'ambiente. I legislatori cominciano nei primi anni '80 a discutere su una normativa che regolamentasse gli aspetti di sicurezza e protezione dell'ambiente di particolari impianti con caratteristiche di pericolosità intrinseca.

A seguito del gravissimo incidente avvenuto a Seveso nel 1976 è iniziato il processo di regolamentazione degli aspetti legati alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti, che ha visto dapprima l’emanazione della Direttiva 82/501/CEE (nota come Seveso I), recepita in Italia con il D.P.R. 175/1988, e poi delle successive Direttive 96/82/CE e 2003/105/CE, recepite rispettivamente dal D.lgs. 334/99 (cd Seveso II) e dal D.lgs. 238/2005.

Il 4 luglio 2012 è stata emanata, dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea, la direttiva 2012/18/UE (cd. “Seveso III”) sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. Questo provvedimento sostituisce integralmente la “Seveso II”.

L’aggiornamento della normativa comunitaria in materia di controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose è, in primis, dovuto alla necessità di adeguare la disciplina al recente cambiamento del sistema di classificazione delle sostanze chimiche. Tale cambiamento è stato introdotto con il regolamento CE n. 1272/2008 (CLP), relativo alla classificazione, all’etichettatura ed all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, al fine di armonizzare il sistema di individuazione e catalogazione dei prodotti chimici all’interno dell’Unione europea con quello adottato a livello internazionale in ambito ONU (GHS - Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals).

Oltre agli aggiornamenti tecnici necessari per l’adeguamento alla nuova classificazione delle sostanze chimiche, le principali novità introdotte dalla Direttiva 2012/18/UE (cd. “Seveso III”) intendono:

  • migliorare e aggiornare la direttiva in base alle esperienze acquisite con la Seveso II, in particolare per quanto riguarda le misure di controllo degli stabilimenti interessati, semplificarne l’attuazione nonché ridurre gli oneri amministrativi;
  • garantire ai cittadini coinvolti un migliore accesso all’informazione sui rischi dovuti alle attività dei vicini impianti industriali “Seveso” e su come comportarsi in caso di incidente;
  • garantire la possibilità di partecipare alle decisioni relative agli insediamenti nelle aree a rischio di incidente rilevante e la possibilità di avviare azioni legali, per i cittadini ai quali non siano state fornite adeguate informazioni o possibilità di partecipazione, in applicazione della Convenzione di Aarhus del 1998.

Il 26 giugno 2015, con l’emanazione del decreto legislativo n° 105, l’Italia ha recepito la direttiva “Seveso III”.

Il provvedimento aggiorna la norma precedentemente vigente, confermando sostanzialmente l’impianto e, per quanto riguarda l’assetto delle competenze, l’assegnazione al Ministero dell’interno delle funzioni istruttorie e di controllo sugli stabilimenti di soglia superiore ed alle Regioni delle funzioni di controllo sugli stabilimenti di soglia inferiore.  

È aggiornato l’elenco delle sostanze pericolose e delle relative soglie di assoggettabilità, in conformità alla nuova direttiva. Con il D.lgs. n. 105/2015, al fine di garantire la piena operatività delle disposizioni previste, vengono inoltre aggiornate e completate tutte le norme di carattere tecnico necessarie per la sua applicazione (allegati da A ad M). La completezza del provvedimento permette dunque ai gestori degli stabilimenti rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva Seveso III ed alle amministrazioni coinvolte di disporre di un vero e proprio “testo unico” in materia di controllo del pericolo di incidenti industriali rilevanti che definisce contestualmente ogni aspetto tecnico ed applicativo senza la necessità di riferimenti a successivi provvedimenti attuativi.  

Fra le principali innovazioni introdotte, oltre a quanto sopra riportato, rispetto alle previsioni del decreto legislativo n. 334/99, il D.lgs. n. 105/2015 reca:

  • il rafforzamento del ruolo di indirizzo e coordinamento espletato dal Ministero dell’ambiente. Si prevede, infatti, l’istituzione, presso il Ministero, di un coordinamento per l’uniforme applicazione nel territorio nazionale della normativa introdotta; 
  • l’introduzione di una modulistica unificata, a livello nazionale, utilizzabile in formato elettronico per la trasmissione della notifica e delle altre informazioni da parte del gestore;
  • le procedure per l’attivazione del meccanismo della “deroga”, previsto dalla direttiva 2012/18/UE per le sostanze non in grado, in determinate condizioni chimico-fisiche, di generare incidenti rilevanti;
  • il rafforzamento del sistema dei controlli, attraverso la pianificazione e la programmazione delle ispezioni negli stabilimenti; 
  • il rafforzamento delle misure necessarie a garantire maggiori informazioni al pubblico, nonché a permettere una più efficace partecipazione ai processi decisionali, in particolare nelle fasi di programmazione e realizzazione degli interventi nei siti in cui sono presenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

Sono state introdotte inoltre, ove possibile e senza pregiudicare i livelli di sicurezza assicurati con il D.lgs. n. 334/99, semplificazioni al sistema vigente, in particolare per quanto riguarda gli adempimenti a carico dei gestori.

Successivamente, il 07 dicembre 2022 con Direttiva del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare sono state emanate (https://www.protezionecivile.gov.it/it/normativa/direttiva-del-7-dicembre-2022/):

“Linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna” con l’obiettivo di fornire un supporto operativo alle Prefetture ed agli altri soggetti competenti, per lo svolgimento degli adempimenti riguardanti la Pianificazione dell’emergenza esterna;

“Linee guida per l’informazione alla popolazione” con l’obiettivo di fornire un supporto operativo ai Comuni per lo svolgimento degli adempimenti riguardanti l’informazione alla popolazione e per rendere consapevoli i cittadini dell’esistenza del rischio industriale e della possibilità di mitigare le conseguenze di un incidente rilevante attraverso i comportamenti di autoprotezione e con l’adesione tempestiva alle misure di sicurezza previste dal Piano di Emergenza Esterno (PEE) e dalla Scheda di informazione divulgata dal Comune;

“Indirizzi per la sperimentazione dei piani di emergenza esterna” con l’obiettivo di fornire un supporto operativo alle Prefetture e agli altri soggetti competenti, per lo svolgimento degli adempimenti riguardanti la sperimentazione del Piano di Emergenza Esterna.

 

ELENCO INDUSTRIE A RISCHIO

L’elenco delle industrie a rischio di incidenti rilevanti che insistono sul territorio marchigiano è disponibile nel PORTALE SEVESO al seguente link:

https://www.portaleseveso.isprambiente.gov.it/RicercaStabilimentiPubblica

 

 

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data ultima modifica della pagina 25/01/2024