Circolare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Dipartimento delle Politiche europee e internazionali dello sviluppo rurale Direzione generale dello sviluppo rurale prot.6915 del 21/3/2016
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D.M. 30 dicembre 2015 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: "Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell' applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa."
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Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.454 del 14 dicembre 2001: "Regolamento concernente le modalit à di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicolt ura e nella florovivaistica."
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Decreto del Mi.P.A.F 26/02/2002: "Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa."
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Legge di Stabilità 2014 (L.147 del 27/12/13) Art.1, comma 710
All'articolo 1, comma 517, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
Legge di Stabilità 2013 (L. 228 del del 24/12/12) Art.1, comma 517
"A decorrere dal 1° gennaio 2014, i consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante «Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2002, sono ridotti del 5 per cento. Limitatamente all'anno 2013 i consumi medi standardizzati di cui al periodo precedente sono ridotti del 10 per cento. "
D.P.R. 22-12-1986 n. 917
Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi [Testo post riforma 2004]
Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.
Art.32. Reddito agrario [Testo post riforma 2004] (187)
Comma 2. Sono considerate attività agricole (190):
a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura (191);
b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste (192);
c) le attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali. (188) (193)