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Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca

Agriturismo

Con la legge 21/2011 la Regione ha voluto riconoscere la MULTIFUNZIONALITA’ in Agricoltura come un elemento di valore strategico per lo sviluppo del settore e una importante opportunità economica per le imprese.

Punta di diamante della Multifunzionalità risulta essere l’AGRITURISMO, data la sua importanza in termini di strutture presenti sul territorio. Con l’Agriturismo, gli agricoltori possono incrementare il loro reddito mediante la “vendita diretta” dei loro prodotti e, contemporaneamente, valorizzare il loro patrimonio edificato.


L’articolo 12 della legge regionale 21/2011 istituisce l’Elenco Regionale degli Operatori Agrituristici (EROA), condizione preliminare per implementare l’agriturismo nell’impresa agricola.

Si ricorda che, ai sensi delle procedure di riferimento, per richiedere l’iscrizione nell’Elenco Regionale degli Operatori Agrituristici (EROA) è necessario assolvere il pagamento dell’imposta di bollo.

A tale scopo si fa presente che, all’atto della presentazione dell’istanza tramite il sistema informativo regionale (SIAR https://siar.regione.marche.it), si dovrà dimostrare il pagamento eseguito:

1) procedendo on line tramite circuito PagoPA, oppure

2) allegando apposita documentazione dell’avvenuto pagamento.

Elenco Regionale degli Operatori Agrituristici - EROA

 

Tra le attività agrituristiche rientrano:

  • la fornitura di alloggio in appositi locali dell’azienda, con la somministrazione eventuale della prima colazione;
  • l’ospitalità in spazi aperti opportunamente attrezzati per la sosta;
  • la somministrazione di alimenti e bevande, ivi compresi i prodotti a carattere alcoolico e superalcoolico;
  • l’organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali trasformati in prodotti enogastronomici, inclusa la mescita dei vini;
  • l’organizzazione di attività, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale, a carattere ricreativo, culturale, didattico, di pratica sportiva, escursionistico e di ippoturismo, svolte sia all’interno che all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa e anche in convenzione con gli enti locali.

Modulistica

L’articolo 13 della legge regionale n. 21/2011 prevede che gli imprenditori che intendono svolgere l'attività agrituristica presentino al Comune, dove hanno sede gli immobili da utilizzare, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Nella SCIA devono essere specificate le attività che si intendono esercitare con i relativi limiti, nonché le utenze annuali e i periodi di apertura.

SCIA Attività Agrituristica (link alla pagina Sportelli unici attività produttive)

In questa sezione si può visionare e scaricare la normativa attualmente in vigore.

  • Legge Regionale n.21 del 14/11/2011 - Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura 
  • Regolamento Regionale n.6 del 04/11/2013 - Disposizioni in materia di agriturismo in attuazione dell'articolo 21 della L.R.n. 21/2011 (Allegati Regolamento - testo coordinato)
  • D.G.R. n. 1794 del 27/12/2022 - Legge regionale n. 21/2011, articolo 4, comma 2, adozione delle tabelle per il calcolo delle ore lavorative occorrenti per le singole colture, per gli allevamenti, per la silvicoltura, per le trasformazioni e per i lavori di conservazione dello spazio agricolo e di tutela dell’ambiente e indicazione dei tempi previsti per l’espletamento delle attività agrituristiche (All.A - tabella determinazione tempo-lavoro attività agricola; All.Btabella determinazione tempo-lavoro attività agrituristica)

L'articolo 22 della legge regionale 21/2011 introduce ed assegna la funzione di vigilanza e controllo alla struttura organizzativa regionale competente in riferimento alle disposizioni relative a:
a) il rispetto del requisito della principalità agricola;
b) il livello di classificazione;
c) il rispetto delle percentuali della materia prima utilizzata nell’esercizio delle attività di somministrazione alimenti e bevande.
Attività di controllo disciplinata, nel dettaglio, anche dall’articolo 15 del regolamento regionale n. 6/2013.


Il Manuale delle Procedure definisce le modalità operative e gli adempimenti assegnati alla Regione Marche ed è distinto nelle sezioni:

1. Iscrizione Elenco Regionale degli Operatori Agrituristici

2. Segnalazione Certificata di Inizio Attività

3. Vigilanza e Controllo sulle attività agrituristiche

Tutte le informazioni in merito a deroghe, atti, protocolli e misure attivati per il sostegno delle attività agrituristiche a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sono nella sezione Misure urgenti  Covid-19 - linee guida e protocolli operativi per le aziende agrituristiche