Salute

Contributi indennizzi provvidenze

Il Servizio Autorizzazioni e Accreditamenti del Dipartimento Salute provvede ad erogare:

 

CONTRIBUTI

  • Protesi Tricologica / Parrucca -
    Contributi a Soggetti affetti da alopecia secondaria a neoplasia maligna, per acquisto protesi tricologica.
  • Cecità -
    Contributi per iniziative tese alla prevenzione della cecità, educazione e riabilitazione dei ciechi.
  • Tubercolotici non Assistiti INPS-
    Rimborso all’ASUR Marche dei Contributi erogati a favore dei cittadini Tubercolotici non assistiti dall'INPS
  • Cure Termali  -
    Rimborso all’ASUR Marche di Provvidenze economiche connesse alla fruizione delle cure termali e alla manutenzione delle protesi in favore degli invalidi di guerra e per servizio.
  • Trapianto d’Organo -
    Rimborso all’ASUR Marche delle somme erogate per rimborsi Spese agli assistiti sottoposti a Trapianto d'organo e loro accompagnatori.
  • Rimborso delle spese a supporto delle cure oncologiche -
    Contributo di solidarietà a tutela dei cittadini fragili della Regione Marche affetti da neoplasia a supporto delle cure oncologiche e accompagnatore.
  • Sottoposti a terapia per patologie oncologiche -
    Rimborso all’ASUR Marche delle somme erogate per rimborsi spese a soggetti sottoposti a prestazioni terapeutiche finalizzate alla cura delle patologie oncologiche e loro accompagnatori.
  • Familiari del bambino oncoemopatico -
    Rimborso all’ASUR Marche di somme erogate per rimborsi spese a soggetti sottoposti a prestazioni terapeutiche, finalizzate alla cura delle patologie oncologiche, e loro accompagnatori.

 

INDENNIZZI

 

PROVVIDENZE

  • Hanseniani -
    Rimborso ai Comuni di provvidenze erogate a favore degli Hanseniani e loro familiari.
  • Cure Climatiche -
    Provvidenze economiche a mutilati invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio. L. 833/78- Cure Climatiche.

 

Data Aggiornamento 11/06/2024
Data Modifica 11/06/2024

Rimborso ai Comuni di provvidenze erogate a favore degli Hanseniani e loro familiari

La L. 31 marzo 1980, n.126 e successive modificazioni e integrazioni prevede che venga accantonata annualmente sul Fondo Sanitario Nazionale una quota vincolata per il finanziamento dei sussidi per l’assistenza alle persone affette dal morbo di Hansen e loro familiari a carico.

Il sussidio è erogato agli aventi diritto da parte dei comuni di residenza dietro successivo rimborso della regione di appartenenza. La L. 27 ottobre 1993, n.433 stabilisce che il sussidio di cui alla L. 126/80 debba essere rivalutato e dispone l’automatico adeguamento al tasso di inflazione programmato.

Ai sensi dell’art. 1, comma 6 del Patto per la Salute 2014-2016 il suddetto sussidio a partire dall'annualità 2015 confluisce nel finanziamento indistinto.
Il comma 560, dell’art. 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) ha previsto che le somme relative al finanziamento dei sussidi per l’assistenza alle persone affette dal morbo di Hansen e loro familiari a partire dall'annualità 2015 confluiscono nella quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale.

Istanza al Comune di residenza. Presa d'atto parametri contributivi (circolare ministeriale) - Trasmissione ai Comuni dei parametri di riferimento - Acquisizione dei riepiloghi comunali - Verifica congruità dei riepiloghi - Rapporti con i funzionari ministeriali responsabili della misura - Rapporti con il Servizio Bilancio e la Ragioneria per la verifica e l'attuazione degli adempimenti contabili per l'entrata e la spesa - Adozione decreti dirigenziali di rimborso ai comuni - Autorizzazione all'emissione mandato di pagamento.

 

Responsabile del procedimento
Michele Cannito
tel.: 071.806.4535
Email: michele.cannito@regione.marche.it


Normativa:

L. n. 126/1980  "Indirizzo alle regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari"

L. n. 463 /1980  "Modifiche alla legge 31 marzo 1980, n. 126, recante indirizzo alle regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari."

L. n.  31/1986  "Modifiche alla legge 31 marzo 1980, n. 126, e alla legge 13 agosto 1980, n. 463, recanti norme di indirizzo alle regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari"

L. n. 433/1993  "Rivalutazione del sussidio a favore degli hanseniani e loro familiari."

 

Data Aggiornamento 03/10/2022
Data Modifica 03/10/2022

Provvidenze economiche a mutilati invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio di cui all ‘ART.57, comma 3, L. 833/78- Cure Climatiche. (LEA)

Provvidenze economiche a mutilati invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio per Cure Climatiche:
Istanza da presentare al Distretto Sanitario di competenza;  

Aggiornamento con decreto dirigenziale dei parametri contributivi (cadenza biennale) agli indici ISTAT del costo della vita;

Comunicazione annuale alle AA.SS.TT. per i contributi con circolare e prospetto allegato; 

Acquisizione riepiloghi prestazioni economiche corrisposte

 

Responsabile del procedimento

Michele Cannito
tel.: 071.806.4535
Email: michele.cannito@regione.marche.it

 

Riferimenti Normativi

L. n. 833/78  "Istituzione del servizio sanitario nazionale." -Art. 57, c. 3 Unificazione dei livelli delle prestazioni sanitarie

DGR n. 555/2002  "LR 28/96 art. 2 - provvidenze in favore degli invalidi di guerra e per servizio - adeguamento contributi ai parametri ISTAT del costo della vita."

DGR n. 1468/2002  "LR 28/96 art. 2 - Modifiche alla DGR n. 555/2002 - "Provvidenze in favore degli invalidi di guerra e per servizio" Adeguamento contributi ai parametri ISTAT del costo della vita."

DGR n. 256/2006  "LR 28/96 art. 2 "Provvidenze in favore degli invalidi di guerra e per servizio" - Adeguamento contributi ai parametri ISTAT del costo della vita."

D.D. n. 164/AUA/2022  "LR n.28/96 art. 2-“Provvidenze in favore degli invalidi di guerra e per servizio” e smi- Anno 2022 - Adeguamento biennale dei contributi agli indici ISTAT del costo della vita"

 

Data Aggiornamento 03/10/2022
Data Modifica 03/10/2022

Indennizzo a soggetti danneggiati da complicanze irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati

L’indennizzo previsto dalla Legge 210/92, costituisce un riconoscimento economico (vitalizio) a favore di soggetti, che ne facciano richiesta, danneggiati irreversibilmente da complicanze insorte a seguito di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue e somministrazione di emoderivati. A seguito del trasferimento delle funzioni di cui alla L. 210/92, la Regione Marche è tenuta a procedere, tra l’altro, alla determinazione dell’ammontare degli indennizzi spettanti agli aventi diritto, alla relativa liquidazione bimestrale degli stessi, al calcolo e pagamento degli arretrati e al pagamento delle Una Tantum quando spettante agli eredi dei beneficiari. La modulistica per accedere al beneficio è disponibile all'interno del sito istituzionale di ciascuna AST territorialmente competente

 

Responsabile del procedimento
Michele Cannito
tel.: 071.806.4535
Email: michele.cannitoo@regione.marche.it


Normativa nazionale:

L. n. 210/1992  "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.e successive modificazioni ed integrazioni; 

L. n. 177/1976  "Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza."

L . n. 9/1980  "Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dalla legge n. 875/1977 e dal  DPR n.915/1978."

L. n. 111/1984  "Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal DPR N. 834/1981."

DPR  n. 917/1986  "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi." - Art. 6, c. 2  Classificazione dei redditi

DPCM 22 dicembre 2000  "Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal D.Lgs. n.112/1998 alle Regioni"

Sentenza della Corte Costituzionale n. 476/2002 

Sentenza della Corte Costituzionale n. 293/2011 

Sentenza della Corte Europea dei diritti dell’Uomo del 3/9/2013

 

Normativa regionale:

DGR 1123 del 06/08/2018 Trasferimento della gestione della legge 210/1992 e s.m.i. "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati" all'ASUR

 

Data Aggiornamento 10/05/2023
Data Modifica 10/05/2023

Contributi per iniziative tese alla prevenzione della cecità, educazione e riabilitazione dei ciechi

La legge 28 agosto 1997, n. 284, con particolare riferimento all’art.2 della stessa, prevede la destinazione dello stanziamento annuo di fondi statali destinati alle regioni ed alle province autonome, secondo criteri ivi in dettaglio esplicitati, finalizzato alla realizzazione di iniziative per la prevenzione della cecità e per la realizzazione e la gestione di centri per l’educazione visiva, nel rispetto di determinati requisiti organizzativi, strutturali e funzionali.

Acquisizione dati di cui al comma 6 dell'art.2 della L. 284/97- Trasmissione dati al Ministero al fine di ottenere l'assegnazione della quota annuale dei fondi statali vincolata al suddetto intervento - Rapporti con i funzionari ministeriali responsabili della misura - Rapporti con il Servizio Bilancio e la Ragioneria per la verifica e l'attuazione degli adempimenti contabili per l'entrata e la spesa - Adozione decreto dirigenziale di assegnazione, impegno liquidazione ed erogazione delle somme spettanti all'Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti di Ancona per l'attività svolta dall'ospedale "G.Salesi" - Autorizzazione all'emissione mandato di pagamento

 

Responsabile del procedimento
Michele Cannito
tel.: 071.806.4535
Email: michele.cannito@regione.marche.it

 

Normativa:

L. n. 284/1997 - Art. 2, c.1"Disposizioni per la prevenzione della cecita' e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati." 

DGR n. 1452/1998

DGR n. 3204/1999

DM 18/12/1997  "Requisiti organizzativi, strutturali e funzionali dei centri di cui all'art. 2, c. 1, della L. n. 284/1997 recante: "Disposizioni per la prevenzione e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati" "

 

Data Aggiornamento 03/10/2022
Data Modifica 03/10/2022

Rimborso all’ASUR Marche di Contributi erogati dalle Aree Vaste a favore dei cittadini Tubercolotici non assistiti dall'INPS - art. 5. L. 4 marzo 1987, n. 88 (extra LEA)

Assistenza ai cittadini italiani affetti da TBC, non assicurati presso l’INPS oppure non assistiti per difetto assicurativo

Istanza al Distretto Sanitario di competenza.

Acquisizione parametri contributivi aggiornati al costo della vita (Trasmissione INPS).

Circolare annuale con schede allegate da trasmettere ai dirigenti delle AA.SS.TT. per la compilazione e conseguente trasmissione delle quote da erogare.

Acquisizione rendicontazione spese sostenute dalle AA.SS.TT.

Adozione decreti dirigenziali di rimborso alle AA.SS.TT. Autorizzazione all'emissione mandato di pagamento.

 

Responsabile del procedimento
Michele Cannito
tel.: 071.806.4535
Email: michele.cannito@regione.marche.it

 

Normativa:

L. n. 88/1987 "Provvedimenti a favore dei tubercolotici"  -Art. n.5 -

 

Data Aggiornamento 05/04/2024
Data Modifica 05/04/2024

Aggiornamento :

L'art. 46 (Abrogazioni) della L.R. 18 aprile 2019, n.8 “Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale”  - BUR n. 30/2019 - (entrata in vigore il 19 Aprile 2019)

ha disposto l’abrogazione delle seguenti leggi regionali:

  • L.R. 18 Giugno 1987, n. 30 - "Provvidenze in favore di soggetti in trattamento radioterapico";
  • L.R. 27 Dicembre 1994, n. 52 – "Modifiche ed integrazioni all’articolo 1 della  L.R. 18 giugno 1987, n. 30-Provvidenze in favore di soggetti in trattamento radioterapico
  • L.R. 14 Febbraio 2000, n. 7 – "Provvidenze a favore di soggetti sottoposti a terapia iperbarica".

 

Data Aggiornamento 11/05/2021
Data Modifica 28/08/2019

 

 

Rimborso all’AST Marche di Provvidenze economiche connesse alla fruizione delle cure termali e alla manutenzione delle protesi in favore degli invalidi di guerra e per servizio erogate dalle AST. (extra LEA)

Concessione di provvidenze economiche inerenti le prestazioni integrative a quelle sanitarie connesse alla fruizione delle cure termali e per la manutenzione delle protesi in favore degli invalidi di guerra e per servizio da adeguare nel tempo con cadenza biennale secondo gli indici ISTAT di incremento del costo della vita con decreti dirigenziali, disponendone l’applicazione per analogia anche alle cure climatiche.

Istanza al Distretto Sanitario di competenza. Aggiornamento con decreto dirigenziale dei parametri contributivi (cadenza biennale) agli indici del costo della vita- Comunicazione annuale alle Aree Vaste per i contributi con circolare e prospetto allegato- Acquisizione rendicontazione spese sostenute dalle AA.SS.TT.- Adozione decreti dirigenziali di rimborso alle AA.SS.TT. Autorizzazione all'emissione mandato di pagamento

 

Responsabile del procedimento
Michele Cannito
michele.cannito@regione.marche.it
tel.  071 806 4535


Normativa:

 L.  n. 833/78   "Istituzione del servizio sanitario nazionale"   - Art. 57  Unificazione dei livelli delle prestazioni sanitarie

 LR n. 28/1996  "Provvidenze in favore degli invalidi di guerra e per servizio"

 LR n. 25/2008  "Assestamento del bilancio 2008"

 DGR n. 555/2002 "LR 28/96 art. 2 "Provvidenze in favore degli invalidi di guerra e per servizio" - Adeguamento contributi ai parametri ISTAT del costo della vita."

 DGR n.1468/2002 "LR 28/96 art. 2 - Modifiche alla DGR n. 555/2002 "Provvidenze in favore degli invalidi di guerra e per servizio" - Adeguamento contributi ai parametri ISTAT del costo della vita."

 DGR n. 256/2006  "LR 28/96 art. 2 "Provvidenze in favore degli invalidi di guerra e per servizio" - Adeguamento contributi ai parametri ISTAT del costo della vita."

 D.D. n. 15/MOB/2018   - Allegato -  "LR n.28/96 Art. 2-“Provvidenze in favore degli invalidi di guerra e per servizio” e smi- Anno 2018 - Adeguamento biennale dei contributi agli indici ISTAT del costo della vita"

 

Data Aggiornamento 04/10/2022

Rimborso alle AA.SS.TT. delle Marche di somme erogate dalle stesse per rimborsi Spese agli assistiti sottoposti a Trapianto d'organo e loro accompagnatori. (extra LEA)

I Distretti Sanitari delle Marche di residenza del cittadino in attesa di trapianto o che ha già subito trapianto, rimborsa all'assistito e ad un accompagnatore (no rimborso auto per quest’ultimo) nonché al donatore vivente, su richiesta dello stesso o degli eredi, corredata dalla documentazione relativa alle spese sostenute, le spese di seguito indicate, dallo stesso sostenute anche all’estero, per l'esecuzione:

a) degli esami preliminari e degli esami per la tipizzazione tissutale;
b) dell'intervento di trapianto;
c) di tutti i controlli successivi nonché di quelli derivanti dalle complicanze.
- spese di viaggio (in caso di utilizzazione di autovettura privata propria o noleggiata un quinto del costo, vigente nel tempo, della benzina super per ogni chilometro percorso e rimborso delle spese sostenute per il pagamento dei pedaggi autostradali), compreso l'eventuale costo del biglietto aereo
- spese sostenute per il soggiorno nella località sede del centro trapianti o prossima ad esso, al 70 per cento del costo sostenuto per l'alloggio e per i pasti sino ad un massimo di lire duecentocinquantamila giornaliere, pari a € 129,11, (importo da rivalutare all'inizio di ciascun anno in base agli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati).

Le AA.SS.TT delle Marche erogano altresì all’assistito che sia stato autorizzato secondo la normativa statale vigente ad effettuare i trapianti di organo, cornea, tessuto e midollo all’estero ulteriori contributi volti a coprire le maggiori spese sostenute entro i limiti e secondo le modalità stabilite dagli artt. 2 e 3 della L.R. 65/97 e s.m.i.

Istanza al Distretto Sanitario di competenza. Istruttoria delle istanze che pervengono dalle Aree Vaste finalizzata all'emanazione del decreto dirigenziale di assegnazione impegno liquidazione ed erogazione delle somme spettanti all'AA.SS.TT. delle Marche a titolo di rimborso, per le spese sostenute dalle stesse per il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno per gli accompagnatori di soggetti sottoposti a trapianto d'organo. Autorizzazione all'emissione mandato di pagamento.

 

Responsabile del procedimento
Michele Cannito
tel.: 071.806.4535
Email: michele.cannito@regione.marche.it

 

Riferimenti normativi:

L.R. n. 65/1997  "Provvidenze a favore di soggetti sottoposti a trapianto d'organi"

L.R. n. 24/1999  "Modificazioni alla L.R. n. 65/1997 concernente: "Provvidenza a favore di soggetti sottoposti a trapianto d'organi"

L.R. n. 16/2000   "Modificazioni alla L.R. n. 65/1997 concernente "Provvidenze a favore dei soggetti sottoposti a trapianto d'organi" così come modificata dalla L.R. n. 24/1999"

L.R. n. 33/2014   "Assestamento del bilancio 2014 "

DGR n. 700/2000   "L.R. 16/2000 atto di indirizzo in materia di erogazione delle provvidenze a favore dei soggetti sottoposti a trapianto"

 

Data Aggiornamento 03/10/2022
Data Modifica 03/10/2022

RIMBORSO DELLE SPESE A SUPPORTO DELLE CURE ONCOLOGICHE

BENEFICIARI :

Il rimborso delle spese è riconosciuto ai soggetti, residenti nei comuni della Regione, che effettuano sul territorio della Regione Marche e di altre Regioni italiane, presso strutture sanitarie pubbliche e private accreditate:

a) trattamenti di radioterapia e di chemioterapia;

b) interventi di chirurgia oncologica, anche ricostruttiva e conservativa;

c) esami diagnostici e di laboratorio, interventi di riabilitazione e di fisioterapia, cure palliative e terapie del dolore, visite mediche specialistiche, controlli periodici, anche non programmati, compresi quelli successivi alla patologia.

Per le prestazioni di supporto psicologico, incluso quello al nucleo familiare, connesse alla medesima patologia, il rimborso è riconosciuto se le stesse sono effettuate presso strutture sanitarie pubbliche e private accreditate del territorio della Regione.

 

SPESE RIMBORSABILI :

Il rimborso delle spese è erogato dall'Azienda Sanitaria Territoriale (AST) per:

a) le spese di viaggio dal luogo di residenza o domicilio a quello di cura;

b) le spese di vitto e alloggio nel luogo di cura, limitatamente al periodo previsto per le prestazioni;

c) le spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute per l'eventuale accompagnatore purché la sua presenza sia riconosciuta necessaria, mediante attestazione, dal medico oncologo che ha in cura il paziente o dal medico di medicina generale.

Tutte le spese, comprese anche quelle di viaggio e di pedaggio autostradale, devono essere documentate.

Il limite annuale del rimborso per le spese previste dalle lettere a), b), e c) è complessivamente pari ad euro 3.000,00..

 

TEMPISTICHE :

Le domande di rimborso relative alle prestazioni effettuate dall’entrata in vigore della Legge Regionale in oggetto e nell’anno solare di riferimento (1 gennaio-31 dicembre) saranno accolte, di norma, se ed in quanto presentate entro il 31 gennaio dell’anno successivo, fatta salva la previsione dell'art. 2946 del Codice Civile in materia di estinzione dei diritti per prescrizione nel termine massimo di dieci anni.

 

COPERTURA FINANZIARIA:

La copertura finanziaria per il triennio 2021-2022-2023 è la seguente:
annualità 2021, € 1.885.000,00
annualità 2022, € 2.450.000,00
annualità 2023, € 2.450.000,00.

 

Responsabile del procedimento
Michele Cannito
tel.: 071.806.4535
Email: michele.cannito@regione.marche.it

 

Normativa:

L.R. n.7 del 20.05.2021 - "Rimborso delle spese a supporto delle cure oncologiche"

DGR n. 3 del 05.01.2024 -": L.R. 7 del 20/05/2021 - art. 5 – Aggiornamento dei criteri per il rimborso delle spese a supporto delle cure oncologiche.".  Allegato A

DGR n.1131 del 21.09.2021 -"L.R. n. 07/2021, art. 5 – Criteri attuativi per il rimborso delle spese a supporto delle cure oncologiche".  Allegato1

DGR n. 183 del 22.02.2021 – “Modifica della DGR 531/2019 relativa al contributo di solidarietà a favore dei cittadini marchigiani affetti da neoplasia, a supporto delle cure oncologiche.” 

DGR n. 531 del 08.05.2019 –“Tutela dei cittadini fragili della Regione Marche affetti da neoplasia mediante un contributo di solidarietà a supporto delle cure oncologiche”

DGR n. 559 del 13.05.2019 – “Tutela dei cittadini fragili della Regione Marche affetti da neoplasia mediante un contributo di solidarietà a supporto delle cure oncologiche - Integrazione della DGR 531/2019”

 

L.R. n. 30 del 18/06/1987 – “Provvidenze in favore dei soggetti in trattamento radioterapico”

 

Data Aggiornamento 22/02/2024
Data Modifica 22/04/2024

Rimborso all’ASUR Marche di somme erogate dalle Aree Vaste per rimborsi spese a soggetti sottoposti a prestazioni terapeutiche finalizzate alla cura delle patologie oncologiche e loro accompagnatori. (extra LEA)

Gli assistiti che necessitano di trattamento radioterapico e chemioterapico, nonché di altre prestazioni terapeutiche finalizzate alla cura delle patologie oncologiche hanno diritto, tra l’altro, sino alla data di vigenza della normativa sotto riportata, dietro richiesta, anche retroattiva di dieci anni, corredata da adeguata documentazione relativa alle spese sostenute, al rimborso da parte dell' Area Vasta -ASUR Marche di residenza, per se e per un eventuale accompagnatore (purchè la relativa presenza sia riconosciuta necessaria dal servizio sanitario della competente unità sanitaria - non è previsto il rimborso chilometrico auto per quest’ultimo, ma sono ammessi solo biglietti per mezzi pubblici) delle spese di seguito indicate, anche per cure all’estero qualora preventivamente autorizzate:

 

  • rimborso totale delle spese di viaggio dal luogo di residenza o domicilio a quello di cura effettuato con comuni mezzi di trasporto pubblico o con ambulanza, ovvero in caso di utilizzazione di autovettura privata propria, di terzi o noleggiata al rimborso di un quinto del costo, vigente nel tempo, della benzina super per ogni chilometro percorso e rimborso delle spese sostenute per il pagamento dei pedaggi autostradali), compreso l'eventuale costo del biglietto aereo;
  • al rimborso nella misura massima del 70% della spesa di mantenimento nel luogo di cura limitatamente al periodo previsto per le prestazioni , con il limite annuo di € 774,69.

 

Istanza al Distretto Sanitario di competenza. Istruttoria delle istanze che pervengono dalle Aree Vaste finalizzata all'emanazione del Decreto dirigenziale di assegnazione impegno liquidazione ed erogazione delle somme spettanti all'ASUR Marche a titolo di rimborso, per le spese sostenute dalle Aree Vaste per il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno per gli accompagnatori di soggetti sottoposti a prestazioni terapeutiche finalizzate alla cura di patologie oncologiche. Autorizzazione all'emissione mandato di pagamento.

 

Responsabile del procedimento
Michele Cannito
tel.: 071.806.4535
Email: michele.cannito@regione.marche.it


 

Riferimenti Normativi:

L.R. n. 30/1987  "Provvidenze in favore dei soggetti in trattamento radioterapico" - abrogata dalla Legge di Semplificazione n.8/2019 -

L.R. n. 52/1994  "Modifiche ed integrazioni all'articolo 1 della L.R. n. 30/1987 concernente "Provvidenze in favore dei soggetti in trattamento radioterapico" -  abrogata dalla Legge di Semplificazione n.8/2019 -

DGR n. 3514/1996  "

DGR n. 1905/2008  "Regolamentazione dei rimborsi spese previsti dalla L.R. n. 30/1987 concernente: "Provvidenze in favore dei soggetti in trattamento radioterapico" e della L.R. n. 52/1994 (Modifiche ed integrazioni dell´articolo 1 della L.R. n.30/1987)"

 

Data Aggiornamento 03/10/2022
Data Modifica 03/10/2022

Rimborso all’ASUR Marche di somme erogate dalle Aree Vaste per rimborso spese ai familiari che assistono il bambino oncoemopatico (extra lea)

Ai familiari del bambino oncoemopatico con residenza al di fuori dalla città sede delle strutture ospedaliere di seguito citate, che assiste costantemente il minore nell'Ospedale Salesi di Ancona o presso la Divisione di ematologia della U.S.L. n° 3 di Pesaro, e/o a domicilio, l' Area Vasta -ASUR Marche di residenza riconosce, dietro presentazione della relativa documentazione, specifici rimborsi, provvidenze economiche e sociali anche in occasione delle periodiche visite di controllo:

a) rimborso totale delle spese di viaggio dal luogo di residenza o domicilio a quello di cura effettuato con comuni mezzi di trasporto pubblico o con autoambulanza, mentre la misura del rimborso per le spese di viaggio effettuato con mezzi propri, di famiglia o di terzi, è pari a 1/5 del costo della benzina super, vigente nel tempo, per ogni chilometro percorso;
b) rimborso nella misura massima del 70% delle spese di soggiorno nel luogo di cura limitatamente al periodo previsto per le prestazioni, purché adeguatamente documentate.

Istanza al Distretto Sanitario di competenza. Istruttoria delle istanze che pervengono dalle Aree Vaste finalizzata all'emanazione del decreto dirigenziale di assegnazione impegno liquidazione ed erogazione delle somme spettanti all'ASUR Marche a titolo di rimborso, per le spese sostenute dalle Aree Vaste per il rimborso delle somme erogate ai familiari del bambino oncoemopatico per spese di viaggio e soggiorno. Autorizzazione all'emissione mandato di pagamento

 

Responsabile del procedimento
Michele Cannito
tel.: 071.806.4535
Email: michele.cannito@regione.marche.it

 

Riferimenti Normativi:

L.R. n. 16/1993  "Istituzione del servizio di Oncoematologia Pediatrica all'ospedale dei Bambini Salesi di Ancona"

 

Data Aggiornamento  03/10/2022

Data Modifica 03/10/2022

 

 

 

Contributi per acquisto protesi tricologica in soggetti affetti da alopecia secondaria a neoplasia maligna

 

Allo scopo di garantire che tutti i soggetti affetti da carcinoma maligno con conseguente Alopecia, possano avere la possibilità di avere almeno un supporto che migliori la loro qualità di vita si è ritenuto di garantire un rimborso attraverso un buono fisso che almeno in parte ricopra le spese che vengono sostenute per l'acquisto di una parrucca.

Il rimborso, che andrà esclusivamente agli aventi diritto, si ottiene previa presentazione di una domanda in carta semplice, da inviare al Servizio Sanità, corredata dalla fotocopia della carta di identità e del codice fiscale, da debita documentazione medica e la ricevuta di acquisto della protesi tricologica.

Si comunica che dal 01/10/2023 le istanze per la richiesta del contributo per l’acquisto della protesi tricologica si potranno presentate anche con procedura informatizzata.

Avvia pratica digitalizzata

 

Dal 01/01/2024 saranno accettate solo ed esclusivamente le istanze presentate con la procedura informatizzata.

 

Si precisa che

  • l’utente può beneficiare del contributo una tantum presentando una sola istanza per le spese sostenute
  • le istanze di rimborso inviate potranno essere evase solo previa verifica delle effettive disponibilità nel bilancio regionale, che ne determinerà anche i tempi di liquidazione.


Responsabile del procedimento
Michele Cannito
tel.: 071.806.4535
Email: michele.cannito@regione.marche.it

 

Riferimento
Sig.ra Marella Corrado
marella.corrado@regione.marche.it
tel.  071 806 4099

 

ISTANZA

Contributi per acquisto di protesi tricologica in soggetti affetti da alopecia secondaria a neoplasia maligna. (extra LEA) -DGR n. 466/2011

 

Normativa:

DGR 466/2011  "Assegnazione rimborso per le spese sostenute per l'acquisto di protesi tricologica in soggetti affetti da alopecia secondaria a neoplasia maligna."

 

Data Aggiornamento 11/06/2024
Data Modifica 11/06/2024

MODULISTICA

 

Contributi per acquisto protesi tricologica in soggetti affetti da alopecia secondaria a neoplasia maligna

Nuova Domanda contributo protesi

 

Data Aggiornamento 17/03/2022
Data Modifica 17/03/2022