QUESITO 1) - E' vero che le strutture sanitarie dovranno riautorizzarsi all'esercizio e presentare nuova istanza di accreditamento secondo i requisiti dei nuovi manuali?
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RISPOSTA
In coerenza con la L.R. 21/2016, la DGR n. 1194/2020 ha stabilito che le strutture devono adeguare prima l’autorizzazione all’esercizio e, successivamente, l’accreditamento ai nuovi requisiti previsti dai relativi Manuali approvati e che, durante questo percorso di adeguamento rimangono in vigore gli atti autorizzativi e di accreditamento in essere, compresi gli eventuali convenzionamenti stipulati con il SSR, allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell’interesse dei cittadini.
Pertanto, la Regione Marche non chiede ai soggetti interessati di presentare le istanze di accreditamento sulla base del relativo Manuale (DGR 1572/2019), ma di procedere all’adeguamento dell’autorizzazione all’esercizio nel rispetto del termine previsto dalla DGR n. 1194/2020, pena la decadenza dell’autorizzazione in essere.
Nella fase di adeguamento resta valido l’accreditamento in essere.
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QUESITO 2) - Gli Ambulatori/poliambulatori attualmente in attività e regolarmente accreditati con scadenza dell’accreditamento triennale entro 2020 o già scaduti devono ri-accreditarsi e se sì entro quale scadenza oppure devono prima procedere con l’aggiornamento dell’autorizzazione?
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RISPOSTA
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RIF. NORMATIVO
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Sulla base della D.G.R. n. 1194 del 03 agosto 2020 gli ambulatori/poliambulatori attualmente in attività e regolarmente accreditati con scadenza dell’accreditamento triennale entro 2020 o già scaduti devono presentare nuova istanza di autorizzazione all’esercizio al SUAP/Comune competente secondo quanto previsto dai nuovi Manuali di autorizzazione di cui alle DD.G.R.M. n. 157172019, n. 1573/2019, n. 1669/2019, n. 937/2020 e n. 938/2020, nel termine di 18 mesi decorrente dalla fine dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19. Poi, dopo aver ottenuto il provvedimento comunale di nuova autorizzazione all’esercizio sulla base dei nuovi manuali di autorizzazione, le strutture devono procedere ad accreditarsi sulla base dei nuovi requisiti previsti dal nuovo Manuale di Accreditamento di cui alla D.G.R. n. 1572/2019.
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D.G.R. n. 1194
del 03 agosto 2020
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QUESITO 3) - Gli Ambulatori/Poliambulatori attualmente in attività e regolarmente accreditati con scadenza dell’accreditamento triennale entro 2020 o già scaduti, qualora debbano intraprendere, secondo il quesito 3.1, il processo di ri-autorizzazione + ri-accreditamento mantengono l’accreditamento istituzionale e le relative convenzioni con il SSR per il periodo di scadenza previsto dalla DGR 1194/2020
(18 mesi dalla fine dell’emergenza per autorizzazione + ulteriori 6 mesi per accreditamento) ?
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RISPOSTA
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RIF. NORMATIVO
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Sulla base della D.G.R. n. 1194 del 03 agosto 2020 nelle more della conclusione del percorso di nuova autorizzazione all’esercizio, rimangono in vigore gli atti autorizzativi e di accreditamento in essere, compresi gli eventuali convenzionamenti stipulati con il SSR, allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell’interesse dei cittadini.
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D.G.R. n. 1194
del 03 agosto 2020
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QUESITO 4) - Gli Ambulatori/poliambulatori attualmente in attività e regolarmente accreditati con scadenza dell’accreditamento triennale nei prossimi anni 2021 - 2022 devono ri-accreditarsi e se sì entro quale scadenza oppure devono prima procedere con l’aggiornamento dell’autorizzazione?
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RISPOSTA
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RIF. NORMATIVO
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Indipendentemente dalla scadenza dell’accreditamento, sulla base della D.G.R. n. 1194 del 03 agosto 2020 gli ambulatori/poliambulatori attualmente in attività e regolarmente accreditati con scadenza dell’accreditamento triennale entro 2020 o già scaduti devono presentare nuova istanza di autorizzazione all’esercizio al SUAP/Comune competente secondo quanto previsto dai nuovi Manuali di autorizzazione di cui alle DD.G.R.M. n. 1571/2019, n. 1573/2019, n. 1669/2019, n. 937/2020 e n. 938/2020, nel termine di 18 mesi decorrente dalla fine dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19. Poi, dopo aver ottenuto il provvedimento comunale di nuova autorizzazione all’esercizio sulla base dei nuovi manuali di autorizzazione, le strutture devono procedere ad accreditarsi sulla base dei nuovi requisiti previsti dal nuovo Manuale di Accreditamento di cui alla D.G.R. n. 1572/2019.
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D.G.R. n. 1194
del 03 agosto 2020
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QUESITO 5) - Gli Ambulatori/Poliambulatori attualmente in attività e regolarmente accreditati con scadenza dell’accreditamento triennale nei prossimi anni 2021 - 2022, qualora debbano intraprendere, secondo il quesito 3), il processo di ri-autorizzazione + ri-accreditamento mantengono l’accreditamento istituzionale e le relative convenzioni con il SSR per il periodo di scadenza previsto dalla DGR 1194/2020
(18 mesi dalla fine dell’emergenza per autorizzazione + ulteriori 6 mesi per accreditamento) ?
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RISPOSTA
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RIF. NORMATIVO
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Sulla base della D.G.R. n. 1194 del 03 agosto 2020 nelle more della conclusione del percorso di nuova autorizzazione all’esercizio, rimangono in vigore gli atti autorizzativi e di accreditamento in essere, compresi gli eventuali convenzionamenti stipulati con il SSR, allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell’interesse dei cittadini.
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D.G.R. n. 1194
del 03 agosto 2020
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QUESITO 6) - Livelli di accreditamento. Il rilascio dell’accreditamento “di base” e quello “avanzato” che validità ha e cosa consente di ottenere alla struttura che lo riceve, rispetto al percorso complessivo di accreditamento (eccellenza), ora obbligatorio da raggiungere?
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RISPOSTA
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RIF. NORMATIVO
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Il raggiungimento del livello di eccellenza è un percorso chiaramente definito nel nuovo Manuale di Accreditamento di cui alla D.G.R. n. 1572/2019 (pagg. 17 e 23) il quale delinea l’accreditamento come un percorso che parte da un accreditamento di base al T.0, si sviluppa in un accreditamento di livello avanzato al tempo T.1 sino a raggiungere il livello di eccellenza la T.2., nel rispetto dei tempi indicati nel medesimo Manuale di Accreditamento, come esplicitato a pag. 17.
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D.G.R. n. 1572
del 16.12.2019
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QUESITO 7) - È possibile per una società accreditare un ramo d’azienda, cioè un’attività specifica all’interno di una società che ne svolge altre differenziate?
Se si, tutti i requisiti richiesti per l’accreditamento sono circoscritti all’attività per la quale si chiede l’accreditamento?
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RISPOSTA
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RIF. NORMATIVO
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L’accreditamento istituzionale, ai sensi dell’art. 2, lettera f), della L.R. n. 21 del 2016, é il provvedimento con il quale si riconosce alle strutture pubbliche e private già autorizzate l’idoneità a essere potenziali erogatori di prestazioni nell’ambito e per conto del Servizio sanitario nazionale (SSN) e del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Dunque, non è previsto l’accreditamento di un ramo d’azienda, ma solo delle strutture di cui all’art. 7 della citata legge, già autorizzate all’esercizio. Per l’individuazione dei requisiti che la Struttura, a seconda della sua tipologia, deve possedere nei diversi tempi definiti dal manuale di Accreditamento (T.0, al T.1, al T.2) si rinvia al Manuale stesso (pagg. 27 e ss. della D.G.R. n. 1572/2019)
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L.R. n. 21
del 30.09.2016 ;
D.G.R. n. 1572/2019.
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QUESITO 8) - Nel caso in cui una struttura socio-sanitaria, nella fattispecie una fondazione, abbia appaltato il servizio “chiavi in mano” ad una cooperativa, chi è il soggetto intestatario dell’istanza di accreditamento? La fondazione o la cooperativa?
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RISPOSTA
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RIF. NORMATIVO
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E’ il legale rappresentante della struttura che presenta istanza di accreditamento volta all’accreditamento della struttura sanitaria pubblica o privata di cui è legale rappresentante. L’accreditamento non è trasferibile.
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D.G.R. n. 1572/2019
L.R. 21/2016
art. 17 comma 8
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QUESITO 9) - Nel caso in cui un professionista apporti all’interno di un ambulatorio attrezzature di sua proprietà, tali attrezzature rilevano ai fini del soddisfacimento dei requisiti dell’ambulatorio?
Se si: posto che l’ambulatorio dovrà assumere tutti gli oneri per garantire l’efficienza di tali attrezzature (manutenzione, ecc.), in forza di quale contratto può assumere la gestione dei suddetti cespiti (comodato, noleggio, ecc.)?
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RISPOSTA
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RIF. NORMATIVO
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Sì rilevano a fini del soddisfacimento dei requisiti di cui ai manuali regionali di autorizzazione, purchè le attrezzature abbiano tutti i requisiti di legge (collaudo, ecc.), siano conformi ai requisiti di cui ai manuali regionali di autorizzazione e siano stabilmente messi a servizio della struttura sanitaria.
Sotto l’aspetto prettamente sanitario ed amministrativo sono ammissibili tutti i legittimi titoli di godimento delle attrezzature citate.
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DGR 1571/2019
e
Codice Civile
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