L’esercizio, in qualsiasi forma, di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso dei requisiti morali .
Non possono esercitare l’attività coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro lamoralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine, perinfrazione alle norme sui giochi.
Il divieto di esercizio dell’attività, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato dalla sentenza, salvo riabilitazione.
Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di esercizio dell’attività.
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