Dpcm 02.03.2021 |
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale (zona bianca, zona gialla, zona arancione, zona rossa). Ulteriori misure di contenimento del contagio sulle aree del territorio nazionale concernenti gli spostamenti da e per l'estero. Ulteriori misure di contenimento del contagio sulle aree del territorio nazionale concernenti i trasporti. Con effetti dalla data del 6 marzo 2021, (in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021), fino al 6 aprile 2021, (ad eccezione dell'art. 7 che si applica dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana).
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Dpcm 14.01.2021 |
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021». Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale e su alcune aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e rischio alto. Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali. Limitazioni agli spostamenti da e per l'estero. Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale. Obblighi di dichiarazione in occasione dell'ingresso nel territorio nazionale dall’estero. Misure in materia di trasporto pubblico di linea. Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità. Con effetti dalla data del 16 gennaio 2021, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, e sono efficaci fino al 5 marzo 2021.
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Dpcm 03.12.2020 |
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19» . Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale e su alcune aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e rischio alto. Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali. Limitazioni agli spostamenti da e per l'estero. Obblighi di dichiarazione in occasione dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero, sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario Misure in materia di trasporto pubblico di linea. Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità. Con effetti dalla data del 4 dicembre 2020, in sostituzione delle misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, fino al 15 gennaio 2021, salvo quanto previsto all'art. 8, comma 6, lettera a).
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Dpcm 03.11.2020 |
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale e per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali. Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata e massima gravità oltreché da un livello di rischio alto.Limitazioni agli spostamenti da e per l'estero. Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera. Misure in materia di trasporto pubblico di linea. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 6 novembre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020.
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Dpcm 24.10.2020 |
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»” Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale. Individuazione delle misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali incluse quelle di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale. Disposizioni in materia di ingresso in Italia, transiti e soggiorni di breve durata in Italia. Ulteriori disposizioni in materia di spostamenti da e per l'estero, di navi da crociera e navi di bandiera estera, di trasporto pubblico di linea. Misure per l’esecuzione e monitoraggio delle misure. Disposizioni specifiche per la disabilità. Le Misure del presente decreto si applicano dalla data del 26 ottobre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 24 novembre 2020.
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Dpcm 18.10.2020 |
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”. Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale. Disposizioni relative alle attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Divieti in materia di sagre e fiere di comunità. Disposizioni in materia di convegni e attività congressuali. Disposizioni in materia di svolgimento della didattica nelle scuole e Università. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 19 ottobre 2020, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera d), n. 6, che si applica a far data dal 21 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 13 novembre 2020. Restano salvi i diversi termini previsti dalle disposizioni del presente decreto.
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Dpcm 13.10.2020
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“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.” Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale. Individuazione delle misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali incluse quelle di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale. Limitazioni agli spostamenti, all’ingresso e soggiorno da e per l’estero e individuazione delle relative eccezioni. Obblighi di dichiarazione (da rendere ex. art.46 e 47 del DPR 445/200) in occasione di ingresso nel territorio nazionale da parte di chiunque provenga dai territori esteri individuati dagli elenchi B, C, D, E, e F dell’allegato 20 del presente Decreto. Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obbligo di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero (per chiunque provenga da Stati o territori di cui agli elenchi D, E e F dell’allegato 20 del presente Decreto). Individuazione degli obblighi dei vettori e degli armatori. Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera, di trasporto pubblico di linea. Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità. Disposizioni per l’esecuzione e monitoraggio delle misure contenute nel presente decreto. Le misure hanno validità dal 14 ottobre 2020 fino al 13 novembre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020. Restano salvi i diversi termini di durata delle singole misure previsti dalle disposizioni del presente Dpcm.
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Dpcm 07.9.2020
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“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.” Proroga al 07 ottobre 2020 delle misure di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07 agosto 2020 e alle Ordinanze del Ministro della Salute 12 agosto 2020 e 16 agosto 2020, salvo le eccezioni e le modificazioni indicate nel presente Dpcm. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data dell'8 settembre 2020 e sono efficaci fino alla data del 7 ottobre 2020.
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Dpcm 07.8.2020
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“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.” Sostituzione delle misure di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020, come prorogato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020. Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale. Individuazione delle misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali incluse quelle di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale. Disposizioni in materia di limitazioni agli spostamenti da e per l'estero nonché per l'ingresso nel territorio nazionale dall'estero. Disciplina per la sorveglianza sanitaria e per l’isolamento fiduciario a seguito dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero. Obblighi dei vettori e degli armatori e disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera. Disposizioni in materia di trasporto pubblico di linea e specifiche per la disabilità. Compiti del Prefetto in ordine all'esecuzione delle misure di cui al presente DPCM. Le misure hanno validità fino al 07 settembre 2020.
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Dpcm 14.7.2020
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“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.” Proroga al 31 luglio 2020 delle misure di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020. Nuove Linee Guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative (Allegato 1 del presente Decreto, sostitutivo del precedente Allegato 9 del Decreto del 11 giugno 2020) e per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico (Allegato 2 del presente Decreto, sostitutivo del precedente Allegato 15 del Decreto del 11 giugno 2020). Proroga al 31 luglio 2020 delle disposizioni contenute nelle Ordinanze del Ministro della salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020.
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Dpcm 11.6.2020
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“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.” Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale. Individuazione delle misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali incluse quelle di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale. Disposizioni in materia di ingresso in Italia, transiti e soggiorni di breve durata in Italia. Ulteriori disposizioni in materia di spostamenti da e per l'estero, di navi da crociera e navi di bandiera estera, di trasporto pubblico di linea. Disposizioni specifiche per la disabilità. Le Misure hanno validità dal 15 giugno 2020 fino al 14 luglio 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020. Restando salvi i diversi termini di durata delle singole misure previsti dalle disposizioni del presente Dpcm, nonché quanto previsto dall'articolo 1 lettera e), concernente gli eventi e le competizioni sportive consentiti a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico.
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Dpcm 18.5.2020
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“Modifiche all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, concernente: «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”.
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Dpcm 17.5.2020
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“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.” – Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale. Individuazione delle misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali incluse quelle di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale. Disposizioni in materia di ingresso in Italia, transiti e soggiorni di breve durata nel territorio nazionale. Ulteriori disposizioni in materia di spostamenti da e per l'estero, di navi da crociera e navi di bandiera estera, di trasporto pubblico di linea. Disposizioni specifiche per la disabilita' Misure valide dalla data del 18 maggio 2020 fino al 14 giugno 2020, restando salvi i diversi termini di durata delle singole misure previsti dalle disposizioni del presente Dpcm.”
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Dpcm 26.4.2020 |
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.” – Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale. Individuazione delle misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali incluse quelle di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale. Disposizioni in materia di ingresso in Italia, transiti e soggiorni di breve durata nel territorio nazionale. Misure valide dalla data del 04 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020, con l’eccezione di quanto previsto dall'art. 2, commi 7, 9 e 11, la cui applicazione decorre dal 27 aprile 2020”
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Dpcm 10.4.2020 |
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.” – Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale. Individuazione delle misure concernenti lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali, incluse quelle di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale. Disposizioni in materia di ingresso in Italia, transiti e soggiorni di breve durata nel territorio nazionale. Misure valide dalla data del 14 aprile 2020 fino al 3 maggio 2020.
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Dpcm 1.4.2020 |
“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” - Proroga alla data del 13 aprile 2020 dell’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché delle disposizioni contenute nella ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e nell'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
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Dpcm 22.3.2020 |
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” - Sospensione attività produttive industriali e commerciali su tutto il territorio nazionale (Salvo eccezioni in Allegato). Divieto di spostamento delle persone, salvo motivate situazioni: ulteriori restrizioni. Validità fino al 3/4.
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Dpcm 11.3.2020 |
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” - Sospensione attività commerciali di vendita al dettaglio, salvo eccezioni in Allegato 1. Sospensione servizi di ristorazione e attività inerenti i servizi alla persona. Indicazioni per la programmazione dei servizi regionali dei trasporti. Attività delle pubbliche amministrazioni in forma agile. Validità fino al 3/4 (ex Dpcm 22.3.2020).
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Dpcm 9.3.2020 |
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.” - Estensione all'intero territorio nazionale delle misure contenute nel Dpcm del 8.3.2020. Divieto di assembramento persone. Sospensione eventi e competizioni sportive. Validità fino al 3/4.
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Dpcm 8.3.2020 |
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.” - Misure di contenimento contagio per Regione Lombardia e Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia. Divieto di spostamento persone, sospensione eventi pubblici e sportivi,sospensione servizi educativi e scolastici, chiusura musei e luoghi di cultura. Limitazione attività di ristorazione. Sospensione congedi ordinari personale sanitario. Chiusura festiva e preventiva medie e grandi strutture di vendita. Obbligo di garantire distanza di sicurezza. Sospese attività di palestre e centri sportivi. Misure a livello nazionale. Sospensione riunioni e meeting, eventi e spettacoli, eventi sportivi, musei. Attività di ristorazione con distanza di sicurezza. Sospesi servizi educativi e scolastici, viaggi di istruzione. Favorire modalità lavoro agile. Validità fino al 3/4.
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Dpcm 4.3.2020 |
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.” - A livello nazionale, sospensione congressi e meeting per personale sanitario. Sospensione eventi e spettacoli in mancanza di distanza di sicurezza. Sospensione servizi educativi e scolastici fino a 15/3. Sospensione viaggi di istruzione e didattici. Adozione di misure di informazione e prevenzione. Elenco delle misure igienico sanitarie. Cessazione di efficacia degli articoli 3 e 4 del Dpcm 1.3.2020; mantenimento dell’efficacia delle misure previste dagli articoli 1 e 2 dello stesso Dpcm; Validità fino al 3/4.
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Dpcm 1.3.2020 |
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” - Misure di contenimento per i Comuni di Lombardia e Veneto indicati in Allegato 1. Misure di contenimento contagio per le Regioni e Province di cui a Allegati 2 e 3 (Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Province Pesaro e Urbino, Savona, Bergamo, Lodi, Piacenza, Cremona). Misure di informazione e prevenzione: elenco misure igienico sanitarie. Favorire a livello nazionale lavoro agile. Cessazione di efficacia del Dpcm 23.2.2020 e del Dpcm 25.2.2020. Misure valide fino a 8/3.
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Dpcm 25.2.2020 |
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (20A01278)” - Sospensione eventi e competizioni sportive, viaggi di istruzione e didattica in Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria, Piemonte. Modalità lavoro agile da applicare in via provvisoria fino al 15/3. Validità fino al 1/3.
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Dpcm 23.2.2020 |
Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. – Prime misure urgenti di sicurezza e di contenimento del contagio nei comuni delle Regioni Lombardia e Veneto. Ulteriori misure urgenti di contenimento sul territorio nazionale. Applicazione del lavoro agile. Validità per nn. 14 gg. dall’adozione del Dpcm
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