Enti Locali e Pubblica Amministrazione



Ambiti territoriali per l'esercizio di funzioni amministrative

Classificazioni degli ambiti territoriali (a cura della P.F. Sistemi informativi statistici e di controllo di gestione)

Programma di riordino territoriale. 

Nella seduta del 17/3/2015, con  deliberazione amministrativa n. 124/2015 , l'Assemblea legislativa regionale ha approvato il Programma di riordino territoriale, che individua, facendo salvi gli ambiti territoriali esistenti, nell' Ambito territoriale sociale la dimensione territoriale omogenea ottimale (DTO) ai fini dell'esercizio associato di funzioni fondamentali comunali.
Con la deliberazione di Giunta Regionale n. 337/2001 e successive modificazioni sono stati istituiti gli Ambiti territoriali sociali previsti dalla legge 328/2000 e dal Piano sociale regionale.
Con DGR 1403/2012 sono stati individuati i  distretti dell’Azienda Sanitaria unica regionale (ASUR), ai sensi dell’art.30, comma 2, della legge regionale 17/2011 .
Con DGR 110/2015 sono state istituite le Unità operative funzionali sociali e sanitarie per l'integrazione socio sanitaria della rete dei servizi a livello di Distretto.
L’art. 12 della l.r. 17/2011 dispone che la Giunta regionale definisca gli ambiti territoriali sociali di cui all' articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 328/2000 in modo da assicurarne la coincidenza con gli ambiti dei distretti. La Giunta regionale, per assicurare una maggiore integrazione socio-sanitaria, può individuare più ambiti territoriali sociali all'interno di ciascun distretto, a condizione che il costo complessivo degli apparati amministrativi non sia incrementato rispetto a quello sostenuto in caso di coincidenza tra ambito sociale e distretto.

I Comuni esercitano in forma associata i servizi sociali negli ambiti territoriali sociali ai sensi dell'articolo 6 L.R.  32/2014.

L'art.23, comma 2, d.lgs 147/2017 prevede che gli ambiti territoriali sociali, nel rispetto delle modalità organizzative regionali, trovino coincidenza, per le attività di programmazione ed erogazione integrata degli interventi, con le delimitazioni territoriali dei distretti sanitari e dei centri per l'impiego.

Per l'esercizio di funzioni amministrative e per la gestione di servizi pubblici a rilevanza economica, sono inoltre previsti i seguenti ambiti territoriali:

Trasporto pubblico locale

Con DGR 969 del 27/6/2012 , gli ambiti territoriali per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale sono stati  i, ai sensi dell’articolo 3 bis del decreto-legge 13/08/2011, n.138 , convertito in legge 148/2011, e succ. mod., in un bacino unico regionale per la programmazione integrata dei servizi automobilistici e ferroviari, con cinque ambiti di gestione dei servizi urbani ed extraurbani, corrispondenti agli ambiti delle cinque Province marchigiane. Con l’approvazione della l.r. 6/2013 , sono state disciplinate le competenze degli enti locali, nell’ambito della programmazione regionale. Le competenze in materia di trasporto pubblico locale, ai sensi del  d.lgs. 422/97 , ed a seguito della L.R. 13/2015, sono così ripartite: a) regione per trasporti su ferro, servizi aerei, servizi marittimi, fluviali e lacuali regionali; per trasporti su gomma a guida veicolata ed in sede propria; c) Comuni per qualsiasi altro servizio svolto all’interno del territorio comunale.

Ambiente: ciclo dei rifiuti

Le Autorità di ambito per la gestione integrata dei rifiuti sono state riformate con la  l.r. 24/2009 e successive integrazioni. E’ stato avviato il percorso relativo alla costituzione delle Assemblee territoriali di Ambito (A.T.A.), con DGR 888/2012 e con DGR 725/14 . Gli ambiti corrispondono di norma a quelli delle attuali Province.  L’adesione, per un Comune, all’ATA, equivale all’assolvimento dell’obbligo relativo alla gestione dell’intera funzione in forma associata (gestione del ciclo dei rifiuti e riscossione del relativo tributo), secondo un parere regionale. La competenza esclusiva in materia di affidamento dei servizi spetta all'Autorità di ambito, ai sensi dell'art.3 bis, comma 1 bis, del decreto-legge 138/2011, convertito in legge 148/2011 e s.m.i. 

Aree protette e parchi

Il sistema regionale dei parchi e delle riserve naturali  , istituito ai sensi della vigente legislazione regionale in materia ambientale, copre una superficie complessiva di circa 89.557,32 ha, pari al 9,56% del territorio marchigiano.

Difesa del suolo e Autorità di bacino.

 Per la gestione delle funzioni di programmazione e pianificazione di interventi per la difesa del suolo nei bacini di rilievo regionale, è istituita un'Autorità di bacino regionale, che ha sede presso la Giunta regionale (art.2, l.r. 13/1999 ). Per i bacini di rilievo interregionale, che interessano frazioni di territorio regionale, sono state istituite le Autorità di bacino del fiume Tronto ( l.r. 48/97 ) e Autorità di bacino dei fiumi Conca e Marecchia. Cinque Comuni delle Marche sono ricompresi nel bacino nazionale di competenza dell' Autorità di bacino del Fiume Tevere.
Bonifica. L'art.2 della l.r. 13/2013 individua sei comprensori in ambito regionale ai fini dell'esercizio delle funzioni relative alla bonifica, quale attività per lo sviluppo economico nonché per la sostenibilità ambientale, la tutela delle risorse idriche e per la difesa idraulica. Ai fini dell’esecuzione, dell’esercizio, della manutenzione e della vigilanza delle opere di bonifica di competenza pubblica previste dal r.d. 215/1933 e, in quanto applicabile, dal r.d. 368/1904 è stato istituito il Consorzio di bonifica delle Marche.

Governo del territorio: pianificazione urbanistica

La  proposta di legge per il governo del territorio prevede la formazione di ambiti territoriali ai fini della pianificazione urbanistica di livello sovracomunale per la formazione dei nuovi piani urbanistici, denominati Piani strutturali intercomunali (PISI). 
Semplificazione: sportelli unici per l'edilizia, per le attività produttive e per il commercio. La Regione svolge attività di sostegno, di supporto tecnico e di monitoraggio. Con DGR n. 845 del 11/06/2012  è stata definita la composizione e la disciplina del funzionamento di un Tavolo permanente del sistema regionale degli sportelli unici per le attività produttive, ai sensi della  l.r. n.7/2011 .

Catasto. 

L'art.2 della  legge 23/2014 delega il Governo a provvedere alla riforma del Catasto, con il coinvolgimento dei Comuni, in ambiti territoriali da predeterminare, ai fini dell'aggiornamento e della stima dei dati e dei valori immobiliari. Il decentramento catastale e la riorganizzazione dei relativi servizi erano già stati previsti con gli articoli 65, 66 e 67 del D.Lgs. 112/98 . I Comuni possono richiedere all'Agenzia delle entrate la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata, ubicate nelle microzone comunali  caratterizzate da un anomalo scostamento fra il valore medio di mercato e il valore medio catastale degli immobili ex art. 1, commi 335 e seguenti, legge 311/2004 e possono chiedere di  assumere direttamente le funzioni Catastali decentrate all’Agenzia delle entrate, non solo ai fini dell'esercizio associato delle funzioni catastali comunali, ma anche per l’interscambio delle informazioni, per la formazione delle commissioni censuarie, per la revisione degli estimi e per l'interconnessione dei sistemi informatici contenenti dati necessari ai fini dell'accertamento fiscale. Con D.lgs 198/2014 è stata riformata la composizione delle Commissioni censuarie. Ai fini dell'interscambio dei dati catastali, la Giunta regionali ha attuato il progetto Sigma T.

Protezione civile. 

Con DGR 131 del 18/2/2013 la Regione ha approvato la disciplina dei requisiti minimi dell’organizzazione nel territorio del sistema regionale della Protezione civile. Le funzioni comunali sono previste agli artt.15 della Legge 225/92; 108 del D.Lgs 112/98; 14, l.r. 32/2011. I Comuni si associano per svolgere, in ambito comunale, le attività di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi. Le disposizioni, in materia di disciplina dell’esercizio associato obbligatorio di funzioni non modificano l’assetto delle competenze e delle responsabilità dei Sindaci, che restano definite nell’art. 15 della legge 225/1992 e nell’art. 50 del decreto legislativo 267/2000, per quanto attiene al coordinamento dei primi soccorsi e l’adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti a livello locale ed intercomunale.

Polizia locale e politiche integrate per la sicurezza. 

La l.r.1/2014  disciplina la gestione associata della funzione fondamentale relativa alla Polizia locale. Ai sensi dell'  art.2, comma 1, lett . b); art. 5 della l.r. , la Regione promuove l’esercizio associato delle funzioni di polizia municipale e polizia amministrativa locale, e definisce criteri a tal fine. Ai sensi della normativa statale, il presidente dell'unione di comuni, ove previsto dallo statuto, svolge le funzioni attribuite al sindaco dall'articolo 2 della legge 65/86 , nel territorio dei comuni che hanno conferito all'unione la funzione fondamentale della polizia municipale (art.1, comma 111, legge 56/2014 ); in tal caso il territorio dell’Unione è considerato come il territorio del Comune per gli effetti di cui all’art.57, comma 1, lett. b), C.P.P. e art.5, comma 1, legge 65/86 (comma 113).

Ciclo idrico integrato

Le Autorità di ambito per la gestione del ciclo idrico integrato, in ambiti parzialmente coincidenti con le Province, sono state riformate con la l.r. 30/2011 . La funzione “ciclo idrico integrato” non rientra fra le funzioni fondamentali dei Comuni oggetto di obbligo associativo.
L'obbligo associativo per i Comuni, ai fini dell’esercizio delle funzioni inerenti il ciclo idrico integrato è prescritto dall’art.147 e dall’art.172, commi da 1 a 5, del d.lgs 152/2006.
In attuazione di tale obbligo sono state previste dalla legge regionale Assemblee di ambito per la gestione del ciclo idrico integrato (v. art.7 della L.R. 30/2011 ad oggetto: ”Disposizioni in materia di risorse idriche e di servizio idrico integrato”). Tali Assemblee di ambito sono formate dai rappresentanti dei Comuni e dai Presidenti delle Province ricompresi negli ambiti. Gli Ambiti territoriali ottimali per la gestione del ciclo idrico integrato (ATO), di cui all’art.6 della L.R. 30/2011, coincidono, solo in parte, con i confini delle attuali Province (corrispondono ai bacini idrografici). Tra le altre competenze, le Assemblee di ambito devono individuare il gestore del servizio idrico integrato, ai sensi dell’art.7, comma 2, lett. d), della stessa legge regionale. In attuazione dell’art.12, comma 2, della L.R. 30/2011, con DGR 1692 del 16/12/2013 è stata approvata la convenzione-tipo per la costituzione delle Assemblee di Ambito. Con DGR 411 del 13/5/2015 è stato avviato il procedimento per l’attivazione del potere sostitutivo regionale di cui all’art.10 della L.R. 30/2011, nei riguardi dei Comuni che non hanno approvato la convenzione. Sulla materia è intervenuta anche la legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015). Tale legge, con la finalità di promuovere processi di aggregazione e di rafforzare la gestione industriale, con il comma 609, apporta integrazioni all’art. 3-bis del decreto-legge 138/2011, già contenente l’obbligo per le Regioni di individuare o designare gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali per l’organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. E’ prevista (o meglio, è confermata) l’adesione obbligatoria degli enti locali agli enti di governo degli ATO (EGATO), che hanno poteri di gestione ed espropriativi, delegabili al gestore, se previsto in convenzione.

Distribuzione del gas.

L'art.14 del D.Lgs. 164/2000 prevede che l'attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico e che il servizio è affidato esclusivamente mediante gara. L'art.46 bis del decreto-legge 159/2007, convertito in legge 222/2007, ha attribuito al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero per gli affari Regionali e le autonomie locali la competenza a determinare con decreto gli ambiti territoriali minimi (A.TE.M.) nel settore della distribuzione del gas naturale per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione.

Informatizzazione. 

Di fatto, un'adeguata informatizzazione delle reti è il prerequisito per la gestione associata di funzioni e di servizi fra enti territoriali. La gestione dei sistemi informativi e telematici e la digitalizzazione dei procedimenti non è, a livello normativo, considerata come funzione comunale a sè stante, ma è oggetto dell'obbligo associativo la gestione delle applicazioni informatiche delle singole funzioni fondamentali comunali al fine di costituire le reti operative (es. protocollo informatico, archiviazione digitale dei documenti, porte di dominio e cittadinanza digitale, banda larga/wi-fi, firma digitale nei contratti, siti internet CMS - Content Management System, acquisizione mediante riuso gratuito di sistemi informatici, telefonia e videoconferenza con sistemi VoIP, lavagne interattive multimediali L.I.M. per i servizi scolastici, applicativi GIS per la georeferenziazione delle informazioni tributarie ed urbanistiche comunali, ai fini dell'accertamento tributario, cloud computing, ecc ...), come previsto dall' Agenda digitale Marche. Forme associative per la realizzazione di interventi in campo informatico sono le Alleanze locali per l’innovazione (ALI) ed i Centri Servizi Territoriali (CST).

Amministrazione generale: segreterie comunali. 

La disciplina dell'obbligo dell'esercizio associato obbligatorio delle funzioni comunali relative all'organizzazione generale   dell'amministrazione, alla  gestione finanziaria e contabile ed al controllo è collegata a quella inerente le convenzioni per la segreteria dei Comuni. I Segretari comunali possono concorrere all'assegnazione delle segreterie dei Comuni, singoli o associati, ai sensi dell'art.10 e seguenti, del DPR 465/1997 . Indicazioni in proposito sono contenute nel Parere della Corte dei Conti del Piemonte 304/2012 . Il Ministero dell'Interno, Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali, con la nota n. 485-E(P) del 24 marzo 2015, ad oggetto "Convenzioni per l'ufficio di segreteria", ha fornito chiarimenti sulla disciplina del sistema di classificazione delle sedi di segreteria convenzionate.

Pubblica Istruzione e politiche per il lavoro

I Comuni si associano, per ottemperare all’obbligo di gestire in forma associata la funzione relativa all’organizzazione  e  gestione  dei  servizi scolastici e dell'edilizia  scolastica,  per  la  parte  non   attribuita   alla competenza delle province. Il dimensionamento della rete scolastica, di competenza regionale e provinciale, è disciplinato dagli artt. 2 e seg. del d.p.r. 18 giugno 1998, n. 233 e dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, articoli 138 e 139. La Regione ha definito gli  ambiti funzionali della rete scolastica e per l'offerta formativa ai sensi della lettera c) del comma 1 dell’articolo 138 del d.lgs 112/98 individuandoli nei bacini dei centri per l’impiego , istituiti dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2498/1999, modificata con DGR 202/2001 e con DGR n. 1214/2009 .

Attività economiche

Le funzioni relative alla promozione dello sviluppo industriale non rientrano fra le funzioni fondamentali ai fini dell'obbligo associativo dei Comuni.
Al fine di favorire la realizzazione di insediamenti produttivi, sono stati previsti con l.r. 48/96 i Consorzi di industrializzazione, ai sensi dell' art. 65 del d.p.r. 616/77 , dell' art. 36 della legge 317/91 e dell' art. 2 del d.l. 149/93 convertito con modificazioni nella legge 237/93 , dell' art. 11 del d.l. 244/95 convertito nella legge 341/95 e successive modificazioni ed integrazioni.
Con l.r. 16/99 è stato istituito il Consorzio per l’industrializzazione del Fermano.
Con l.r. 35/2008 è stato istituito a seguito di riordino il Consorzio per l’industrializzazione delle Valli del Tronto, del Piceno e del Tesino.
A sensi degli articoli artt. 1, 2 e 15, comma 3 della l.r. 48/96, ed in esecuzione del DPGR n. 200/1999, è stato istituito il Consorzio Zone imprenditoriali provincia di Ancona (ZIPA), commissariato (DGR 1050/2014; DGR 264/2015) e quindi posto in liquidazione.
Per la progettazione di interventi ai fini dell’accesso ai fondi dell’Unione europea (Leader), nelle aree interne, sono stati costituiti i  Gruppi di Azione Locale (GAL) , società consortili a responsabilità limitata, partecipate da Comuni ed altri enti locali.
Al di là di tali ambiti, la geografia economica utilizza il modello di "sistema locale territoriale" (SLoT),  ai fini della creazione di valore aggiunto territoriale e per lo sviluppo sostenibile, nell'ambito della pianificazione territoriale, della programmazione di settore e del turismo; tende a mettere in rete e a riconoscere identità ed autonomia, nell'ambito della sussidiarietà orizzontale, ad "aree di prossimità", con proprie peculiari risorse; tali aree si connotano per il fatto che i cittadini entrano in relazione fra loro, per finalità economiche e sociali, prevalentemente all'interno di ciascuna "città diffusa", riconoscendosi in valori, vocazioni e potenzialità comuni.
Ai fini dell'attuazione del POR FESR e delle relative Agende urbane sono state individuate nelle Marche 11 aree urbane funzionali (FUA), a seguito della ricerca PlaNetCenSE6, composte da più Comuni ed affini agli ambiti dei sistemi locali del lavoro - SLL (v. La nuova geografia dei sistemi locali, ISTAT, 2015).

Statistica. 

La funzione statistica, oggetto di obbligo associativo per i Comuni, consiste nella raccolta di dati demografici e socio - economici relativi al Comune, al fine dell'esercizio delle funzioni in materia di anagrafe e per costituire un sistema informativo in grado di fornire il quadro demosociale delle singole realtà locali e di valutare nel tempo l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa, in raccordo con i servizi statistici regionali e statali.

Geografia giudiziaria

La determinazione degli  ambiti territoriali degli uffici giudiziari (Distretti giudiziari) rientra nella potestà normativa statale, nell'ambito della quale è peraltro riconosciuta ai Comuni la possibilità di richiedere il  mantenimento delle sedi e degli ambiti territoriali degli uffici del Giudice di pace, per i quali sia stata prevista la soppressione, con spese di funzionamento a carico dei Comuni richiedenti.

Turismo - promozione ed accoglienza turistica 

Le funzioni relative al turismo non rientrano fra le funzioni fondamentali dei Comuni ai fini dell'obbligo associativo. La programmazione regionale promuove un  DMO (Destination management organization) unitario "Marche Tourism". I Sistemi turistici locali, forme associative fra enti locali con la partecipazione delle imprese del comparto, per la promozione turistica, sono stati soppressi nella Regione Marche con l'art.14 della l.r. 45/2012 . Il testo unico delle norme regionali in materia di turismo è stato approvato con l.r. 9/2006 . L'art.7 del T.U. prevede che, al fine di assicurare l’assistenza e l’accoglienza ai turisti a livello locale, nonché le informazioni sulla domanda e sull’offerta turistica, i Comuni possono istituire punti di Informazione e accoglienza turistica (IAT), privi di personalità giuridica, previo assenso della Provincia competente per territorio. La Giunta regionale definisce le caratteristiche strutturali ed operative degli IAT secondo un modello omogeneo sul territorio, nonché il modello grafico del segno distintivo dei medesimi. Le associazioni pro loco iscritte all’albo regionale che promuovono l’apertura di propri punti di informazione e di accoglienza ai turisti, possono usare la denominazione IAT ove si conformino alle caratteristiche strutturali ed operative, previo assenso del Comune e della Provincia competenti per territorio. Sono delimitati con DGR 672/2016 i distretti turistici di cui all'articolo 3 del decreto legge 70/2011, convertito in legge 106/2011, destinatari di agevolazioni fiscali, economiche e in termini di semplificazione, per la crescita dell'economia turistica locale.

Cultura - Distretto culturale evoluto - Poli bibliotecari. 

Il Distretto culturale evoluto comprende l'intero territorio regionale e si articola in progetti di dimensione locale, provinciale e interregionale (art.6, L.R. 20/2010; L.R. 4/2010DGR 1753/2012).

L'art.17 della l.r. 4/2010 prevede una rete integrata fra le strutture ed i servizi bibliotecari ed è stato costituito un sistema bibliotecario regionale . Con DGR 1036/2017, a seguito del riordino delle funzioni delle Province, è stato approvato un progetto che prevede la riorganizzazione del sistema bibliotecario regionale, con la collaborazione operativa dei Comuni e delle Università, e funzioni di coordinamento riservate alla Regione, che ha individuato due back end ai fini tecnico - gestionali: "Marche Nord" e "Marche Sud".
Musei e pinacoteche. La gestione in forma associata dei musei e delle pinacoteche comunali  non rientra fra le funzioni oggetto di obbligo associativo per i Comuni. E' attiva la  rete museale regionale, articolata in aggregazioni provinciali.

Caccia

Ai sensi dell'art. 15 della l.r. 7/1995 sono costituiti gli Ambiti territoriali di caccia (ATC), in forma di associazione, per l'esercizio delle funzioni previste dalla citata legge regionale.

Limite demografico minimo 

Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni, ovvero la popolazione minima che l’insieme dei Comuni obbligati ad associarsi deve raggiungere, è fissato in 10.000 abitanti nelle zone non montane (art.14, comma 31, decreto-legge 78/2010, convertito in legge 122/2010) ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali, individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite.
La Giunta regionale, con L.R. 23/2014, ha previsto, in deroga alla normativa statale, il limite demografico minimo di 5.000 abitanti per le Unioni e per le convenzioni, fermo restando quanto previsto nella citata normativa statale per i Comuni appartenenti o appartenuti alle Comunità montane. Ai sensi della L.R. 46/2013 e della DGR 809/2014 sono incentivate le forme associative fra Comuni in modalità tali che è a loro riconosciuta una premialità (maggiorazione) su tutti i fondi regionali destinati agli enti locali. La premialità è proporzionale all’estensione della forma associativa all’interno della dimensione territoriale omogenea ottimale.

Funzioni fondamentali

L'obbligo dell'esercizio associato delle funzioni, per i Comuni è attualmente prescritto con l'art. 14, commi 26 e seguenti del decreto-legge 78/2010, convertito in legge 122/2010 , in base al quale le funzioni fondamentali, oggetto di obbligo associativo, per i Comuni con meno di 5.000 abitanti (3.000 nei Comuni appartenenti o appartenuti alle Comunità montane) sono le seguenti: a) organizzazione generale   dell'amministrazione,   gestione finanziaria e contabile e controllo; b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse  generale  di ambito  comunale,  ivi  compresi  i  servizi  di  trasporto  pubblico comunale; c) catasto, ad eccezione  delle  funzioni  mantenute  allo  Stato dalla normativa vigente; d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di  ambito  comunale nonche' la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale; e) attivita', in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta,  avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti  urbani  e  la  riscossione  dei relativi tributi; g) progettazione  e  gestione  del  sistema  locale  dei  servizi sociali  ed  erogazione  delle  relative  prestazioni  ai  cittadini, secondo  quanto  previsto  dall'articolo  118,  quarto  comma,  della Costituzione; h)  edilizia  scolastica  per  la  parte  non   attribuita   alla competenza delle province,  organizzazione  e  gestione  dei  servizi scolastici; i) polizia municipale e polizia amministrativa locale; l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di  servizi  anagrafici  nonche'  in  materia  di  servizi elettorali,  nell'esercizio  delle  funzioni  di  competenza statale (funzione fondamentale, non soggetta ad obblighi associativi); l-bis i servizi in materia statistica.

Gli strumenti utilizzabili ai fini dell'esercizio associato di funzioni sono:

Unioni montane ed Unioni di Comuni. La l.r. 35/2013, per la trasformazione delle Comunità montane in Unioni montane, prevede che le funzioni regionali conferite ai sensi dell’art. 6 l.r. 18/08 alle Comunità montane siano esercitate dalle Unioni montane anche nel territorio dei Comuni che eserciteranno il previsto recesso dall’Unione. 
Fusioni di Comuni (legge regionale 10/1995; Art.133, comma 2, Costituzione; art. 15, d.lgs 267/00).
Convenzioni fra Comuni (art.30, d.lgs 267/2000).
Le Unioni di Comuni rappresentano una tipologia di forma associativa più stabile e strutturata, rispetto alla convenzione, perché l’Unione ha propri bilanci, propri regolamenti e una propria dotazione organica. Le maggiori spese che comporta inizialmente (revisori, server, contratti) impongono un maggior livello di aggregazione, per compensare gli oneri maggiori di esercizio ed ottenere i prescritti risparmi.
Nelle convenzioni, l'esercizio associato di funzioni avviene mediante ufficio comune o in subordine mediante delega al comune capofila, ferma restando la necessità di definire e verificare obiettivi di risparmio e di riduzione della spesa per consumi intermedi e per gli interventi realizzati, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art.14 comma 31 bis, decreto-legge 78/2010, convertito in legge 122/2010.