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FAQ - Collocamento Mirato (L.68/99)

 

"La prima iscrizione, va fatta presso il Centro per l’Impiego nel cui ambito territoriale si trova la residenza dell'interessato.
Sarà possibile, successivamente, trasferire l’iscrizione in altro centro per l’impiego, previa cancellazione da quello di provenienza.
Le iscrizioni L. 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” si dividono in due categorie distinte:
  • Iscrizioni persone con disabilità Art. 1 - L. 68/99 – Invalidi civili, invalidi da lavoro, non vedenti, sordomuti, invalidi di guerra.
  • Iscrizioni alla L. 68/99 ex Art. 18 :
    Orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause; figli e coniugi di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro; profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della l. 763/81; vittime del dovere ed equiparati; vittime di atti di terrorismo o della criminalità organizzata o loro familiari superstiti; orfani di Rigopiano; orfani per crimini domestici; care leavers.
Iscrizioni persone con disabilità Art. 1 - L. 68/99 – Invalidi civili, invalidi da lavoro, non vedenti, sordomuti, invalidi di guerra.
Hanno diritto ad iscriversi negli elenchi della L.68/99, in qualità di invalidi civili, coloro che:
  • Sono in stato di disoccupazione/inoccupazione ai sensi del D. Lgs. n. 150/2015 e s.m.i;
  • Hanno una percentuale di invalidità civile pari o superiore al 46%.
    Documenti da produrre:
    1. Verbale di Invalidità Civile, redatto dalla Commissione Medica Competente e validato dall’INPS, in corso di validità.
    2. Verbale del Collocamento Mirato (L. 68/99), redatto dalla Commissione Medica Competente e validato dall’INPS.
    3. Copia documento di identità.
    4. In caso di utenti extra-comunitari, copia del permesso di soggiorno in corso di validità.
    5. Compilazione del modello di iscrizione alla L.68/99, fornito dal CpI di competenza.

 

Requisiti di iscrizione agli elenchi della L.68/99, in qualità di invalidi del lavoro:
  • Stato di disoccupazione/inoccupazione ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 14 settembre 2015 e s.m.i.;
  • Percentuale di invalidità, riconosciuta dall’INAIL, pari o superiore al 34%.
Documenti da produrre:
  1. Dichiarazione, rilasciata dall’I.N.A.I.L., attestante lo status di invalido del lavoro, la natura dell’invalidità ed il grado di riduzione della capacità lavorativa.
  2. Certificato delle capacità lavorative residue rilasciato dell'INAIL.

 

I requisiti per invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio è il seguente:
  • Stato di disoccupazione/inoccupazione ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 14 settembre 2015 e s.m.i.;
Documenti da produrre:
  1. Decreto del Ministero del tesoro (ex Mod. 69/ter) o dichiarazione dell’Amministrazione presso la quale il disabile ha prestato servizio, dalla quale si evinca la dipendenza da causa di servizio dell’invalidità subentrata e la relativa categoria ascritta oppure
  2. Verbale della Commissione Medica Collegiale Militare da cui risulti la disabilità e la categoria di pensione compresa tra la 1° e l’8°, rilasciato dal Ministero della Difesa
  3. Decreto di concessione della pensione da cui risulti l’invalidità e la categoria della pensione (dalla 1° all’8°)
  4. Verbale di accertamento della capacità globale ai fini del collocamento mirato rilasciato dalla Commissione Medica Integrata (verbale Collocamento mirato).

 

I requisiti per i minorati della vista o sordomuti sono i seguenti:
  • Stato di disoccupazione/inoccupazione secondo D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 e s.m.i.;
Documenti da produrre:
  1. Ultimo verbale in corso di validità rilasciato dalla competente Commissione Medica nonché convalidato
  2. Verbale di accertamento della capacità globale ai fini del collocamento mirato rilasciato dalla Commissione Medica Integrata

 

I requisiti per soggetti la cui capacità di lavoro è ridotta a meno di 1/3 (L.222/1984) sono i seguenti:
  • Sono in stato di disoccupazione/inoccupazione ai sensi del D. Lgs. n. 150 del 14 settembre 2015 e s.m.i;
Documenti da produrre:
  1. Documentazione INPS dalla quale si evinca il godimento del beneficio dell’assegno ordinario di invalidità per persone con capacità lavorativa ridotta ai sensi della L. 222/1984 art.1 comma 1.
  2. Verbale di accertamento della capacità globale ai fini del collocamento mirato rilasciato dalla Commissione Medica Integrata e validato dall’INPS."
Iscrizioni persone con disabilità ex ART. 18 - L. 68/99 - Orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause; figli e coniugi di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro; profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della l. 763/81; vittime del dovere ed equiparati; vittime di atti di terrorismo o della criminalità organizzata o loro familiari superstiti; orfani di Rigopiano; orfani per crimini domestici; care leavers.

Il requisito per procedere all’iscrizione Art. 18 - L. 68/99 è il seguente:
  • Stato di disoccupazione/inoccupazione ai sensi del D. Lgs. n. 150 del 14 settembre 2015 e s.m.i;
Attenzione: questo adempimento non è richiesto agli appartenenti alle categorie delle vittime del dovere, della criminalità organizzata e del terrorismo e alle categorie ad esse equiparate.

 

I requisiti per vittime del dovere ed equiparati:
  • Dipendenti pubblici che abbiano subìto un’invalidità permanente in attività di servizio, o nell’espletamento delle funzioni di istituto, per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; in operazioni di soccorso; in attività di tutela della pubblica incolumità; in attività di prevenzione e di repressione dei reati.
  • Personale sanitario impegnato nelle azioni di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, che durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte o un'invalidità permanente per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19
Non è richiesto lo stato di disoccupazione.
Documento da produrre: Certificazione del Ministero dell’Interno o dichiarazione di appartenenza alla categoria

 

I requisiti per vittime criminalità organizzata e vittime del terrorismo:
  • Cittadini dichiarati vittime della criminalità organizzata e del terrorismo Chiunque abbia subito lesioni o ferite che hanno causato un'invalidità permanente, di qualsiasi grado, in occasione di un evento terroristico avvenuto dopo il 1° gennaio 1961 o di criminalità organizzata di stampo mafioso, verificatosi dopo il 1° gennaio 1967.
Non è richiesto lo stato di disoccupazione.
Documento da produrre: Certificazione rilasciata dalla Prefettura del luogo di residenza

 

I requisiti per vedovi e orfani di guerra:
  • Figli o coniugi di persone decedute per causa di guerra o a seguito dell’aggravarsi dell’invalidità di guerra. Le vittime dovevano essere percettrici di pensione di guerra della prima categoria Il figlio deve risultare minorenne o avere un’età inferiore a 21 anni se studente di scuola media superiore e a 26 anni se studente universitario a carico alla data del decesso o del riconoscimento della pensione di guerra I categoria.
  • Stato di disoccupazione/inoccupazione ai sensi del D. Lgs. n. 150 del 14 settembre 2015 e s.m.i;
Documenti da produrre:
  1. Certificato d’iscrizione come orfano nell’elenco generale Orfani di guerra presso la Prefettura
  2. Riconoscimento della prima categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 rilasciato dalla Ragioneria Territoriale dello Stato (Ufficio Provinciale)
  3. Dichiarazione rilasciata dalla Direzione Generale delle Pensioni di Guerra in cui deve essere esplicitato il godimento della pensione
  4. Autocertificazione sul rapporto di parentela con la vittima di guerra e dichiarazione dello stato di famiglia al momento del riconoscimento

 

I requisiti per profughi i taliani rimpatriati:
  • Cittadini italiani che abbiano ricevuto il riconoscimento della condizione di profughi e che non siano rimpatriati da più di 4 anni;
  • Stato di disoccupazione/inoccupazione ai sensi del D. Lgs. n. 150 del 14 settembre 2015 e s.m.i;
Documento da produrre: Certificazione rilasciata dalla Prefettura del luogo di residenza.

 

I requisiti per orfani e coniugi superstiti di deceduti per causa di lavoro:
  • Orfani o alternativamente coniuge superstiti di persone decedute per causa di lavoro, anche a seguito dell’aggravarsi dell’invalidità da lavoro.
  • Non è richiesto lo stato di disoccupazione;
  • Non è rilevante la minore età degli orfani in quanto equiparati alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
Documenti da produrre:
  1. Dichiarazione INAIL/altri enti (es. ENPAIA) di decesso per causa di lavoro
  2. Autocertificazione che attesti il rapporto di parentela con la vittima del lavoro

 

I requisiti per orfani e coniugi superstiti di deceduti per causa di servizio, anche a seguito dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tale causa:
  • Tipologia che può essere considerata come rientrante in quella degli Orfani e coniugi superstiti di deceduti per causa di lavoro;
  • Stato di disoccupazione/inoccupazione ai sensi del D. Lgs. n. 150 del 14 settembre 2015 e s.m.i;
  • Non è rilevante la minore età degli orfani in quanto equiparati alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
Documenti da produrre:
  1. Dichiarazione dell’Amministrazione in cui il deceduto prestava servizio attestante il decesso per causa di servizio
  2. Autocertificazione che attesti il rapporto di parentela con la vittima del lavoro

 

I requisiti per orfani per crimini domestici:
  • Orfani di genitore ucciso dal coniuge (anche separato/divorziato), dall’altra parte di unione civile (anche cessata) o da persona legata in una relazione affettiva e di stabile convivenza.
  • Stato di disoccupazione/inoccupazione ai sensi del D. Lgs. n. 150 del 14 settembre 2015 e s.m.i;
Documento da produrre: Sentenza o eventuale certificazione del Tribunale

 

I requisiti per care leavers (Cittadini che, al compimento della maggiore età, vivono fuori della famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria):
  • Stato di disoccupazione/inoccupazione secondo D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 e s.m.i;
  • Possibilità di iscriversi dal compimento dei 18 anni fino al compimento dei 21 anni. L'iscrizione rimane attiva anche dopo il compimento dei 21 anni.
Documento da produrre: Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 in cui si rende noto di essere stati oggetto di provvedimento del tribunale dei minorenni con il quale si è provveduto, durante la minore età, al collocamento in comunità residenziali o in affido eterofamiliare oppure provvedimento dell'autorità giudiziaria di allontanamento dalla famiglia di origine, adesione al Progetto, determina del Comune di impegno di spesa, inserimento nella piattaforma ministeriale.

 

I requisiti per coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro:
  • Iscrizione prevista esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale, il quale – se iscritto - deve essere stato cancellato dal collocamento obbligatorio senza mai essere stato avviato ad attività lavorativa, per causa a lui non imputabile.
  • I figli dovevano essere minorenni al momento del riconoscimento del genitore quale grande invalido oppure non avere più di 21 anni se studenti di scuola media superiore o 26 se studenti universitari.
  • Stato di disoccupazione/inoccupazione secondo D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 e s.m.i.;
  • L’avente diritto deve essere riconosciuto grande invalido e godere della pensione privilegiata di I categoria. Deve essere inoltre divenuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa per fatto di guerra, o per servizio, o per causa di lavoro.
Documenti da produrre:
  1. Dichiarazione attestante che il genitore/coniuge è Grande invalido, rilasciata dall’UNMS (ONIG sino al 1979) per gli invalidi militari o civili di guerra, dall’INAIL/altri enti certificatori (es. ENPAIA) per gli invalidi del lavoro, o dalla Pubblica Amministrazione di appartenenza per gli invalidi di servizio.
  2. Attestazione riconoscimento pensione privilegiata di I categoria.
  3. Dichiarazione attestante che il dante causa è divenuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa per fatto di guerra, o per servizio, o per causa di lavoro, rilasciata dalla commissione medica competente.
  4. Per gli invalidi del lavoro: Invalidità certificate fino al 31/12/2006 dal 80% al 100% (L.296/2006) Invalidità certificate dal 01/01/2007 dal 60% al 100% (D.P.R. 1124/1965 – testo unico) Autocertificazione che attesti il rapporto di parentela con il dante causa/il pensionato.
  5. Dichiarazione del grande invalido di non essere iscritto al collocamento mirato, o che è stato cancellato senza essere mai stato avviato ad attività lavorativa, per causa al medesimo non imputabile.

 

I requisiti per familiari delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere:
  • Figli e coniuge di deceduti o invalidi permanenti a causa di terrorismo, criminalità organizzata o del dovere. Fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti.
  • Esclusivamente per il personale delle forze armate e delle forze di polizia possono richiedere l’iscrizione anche i genitori conviventi qualora unici superstiti.
  • Esclusivamente per il personale delle forze armate e delle forze di polizia possono richiedere l’iscrizione anche i genitori conviventi qualora unici superstiti.
  • Iscrizione prevista esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale Il dante causa deve essere stato cancellato dalle liste del collocamento obbligatorio senza essere mai stato avviato ad attività lavorativa, per cause a lui non imputabili.
Non sono richiesti:
-  lo stato di disoccupazione
-  la minore età del familiare al momento dell’evento o del riconoscimento della categoria
-  Vincolo della convivenza.

Documenti da produrre:
  1. Certificazioni rilasciata dalla Prefettura Dichiarazione di richiesta iscrizione in sostituzione dell’avente diritto.
  2. Dichiarazione che l’avente titolo non è iscritto al collocamento mirato, o che è stato cancellato senza essere mai stato avviato ad attività lavorativa, per causa al medesimo non imputabile.
  3. Autocertificazione dello stato di famiglia.

 

I requisiti per orfani delle vittime degli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo:
  • Per gli orfani delle vittime degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 si applicano, senza limiti di età, le disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge12 marzo 1999, n. 68
  • Non è richiesta la minore età
  • È richiesto lo status di disoccupazione
Documenti da produrre:
  1. Certificazione del Ministero dell’Interno, della Prefettura o di altro ente competente o dichiarazione di appartenenza alla categoria che sarà verificata dal CPI.
  2. Autocertificazione dello stato di famiglia.

 

I requisiti per orfani di Rigopiano:
  • Equiparazione ai soggetti art.1, comma 2 L.407/98, possono ottenere l’iscrizione anche se non in possesso dello status di disoccupazione
Documento da produrre: Certificazione ministeriale o della Prefettura di residenza o altra eventuale certificazione in possesso del richiedente che sarà verificata dal CpI

Per aderire alle occasioni di lavoro presso la P.A., è necessario presentare domanda di partecipazione con le seguenti modalità:

  • direttamente allo sportello del Centro per l’Impiego di iscrizione del candidato, o tramite:
  1. Raccomandata A.R., indirizzata al Centro per l’Impiego presso cui il candidato è iscritto ai sensi della Legge n. 68/99. Al riguardo, saranno prese in considerazione solo le domande spedite entro il giorno della scadenza del bando (fa fede il timbro e la data di spedizione delle domande);
  2.  PEC all’indirizzo del Centro per l’Impiego di iscrizione del candidato, ai sensi della Legge n. 68/99, entro e non oltre la data del bando;
  3. e-mail ordinaria all’indirizzo del Centro per l’Impiego di iscrizione del candidato ai sensi della Legge n. 68/99 (centroimpiegoNomecomune.legge68@regione.marche.it), entro e non oltre la data di scadenza del bando.

Tutti i recapiti (telefono, mail, PEC) sono rintracciabili all’indirizzo: https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Centri-Impiego/Dai-CPI

Avviamenti soggetti con disabilità art. 1 - L. 68/99
  • Iscrizione ai sensi della Legge n. 68/99 dei soggetti di cui all’art. 1, co. 1. (nota: eventuale link con modalità di iscrizione L. 68/99)
  • cittadinanza di Stato membro dell'Unione Europea o familiare non avente la cittadinanza di uno stato comunitario ma titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (art. 7, co. 1, L. n. 97/13);
  • cittadinanza di Paese Extra-U.E. con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o con lo status di rifugiato ovvero di status di protezione sussidiaria (art. 7, co. 3-bis, L. n. 97/13);
  • requisiti richiesti per le assunzioni presso le Pubbliche Amministrazioni e non aver riportato condanne penali che comportino la sanzione accessoria dell’interdizione, temporanea o perpetua, dai pubblici uffici;
  • possesso del requisito della scuola dell’obbligo
    • Se richiesto dall’Ente assumente - possesso del Diploma di Istruzione di Scuola Secondaria di Primo Grado (Scuola Media).
    • In caso di candidati provenienti da un paese della Comunità Europea o da Paesi terzi è richiesta l’equivalenza al corrispondente titolo di studio conseguito in Italia rilasciata dal Dipartimento della Funzione Pubblica (art. 38, commi 3, 3-bis del D.Lgs. n. 165/01). La presentazione della candidatura è altresì ammessa a coloro che sono in possesso del titolo di equipollenza al corrispondente titolo italiano. Copia del documento di equivalenza/equipollenza da produrre in allegato alla domanda;
  • conoscenza della lingua italiana per gli stranieri;
  • possesso della Qualifica richiesta.
  • Eventuali/ulteriori requisiti di accesso voluti dall’Ente assumente e indicati nella Richiesta*
    * in aggiunta agli altri eventuali requisiti di accesso voluti, come da specifica Richiesta dell’Ente assumente e qui riportati (art. 2), inserire nell’articolato dell’Avviso anche le altre eventuali informazioni, sempre come da specifica Richiesta dell’Ente.
    Tutti i requisiti debbono essere posseduti in data antecedente alla richiesta dell’Ente assumente, ad esclusione della Qualifica che può essere riconosciuta, previa presentazione di idonea Documentazione da rendersi da parte dell'utente, sia al momento della presentazione della domanda che successivamente, fino alla data di scadenza dell'Avviso.

 

Avviamenti soggetti ex art. 18 - L. 68/99
  • Iscrizione ai sensi della Legge n. 68/99 dei soggetti di cui all’art. 18, co. 2. (nota: eventuale link con modalità di iscrizione L. 68/99)
  • cittadinanza italiana;
  • cittadinanza di Stato membro dell'Unione Europea o familiare non avente la cittadinanza di uno stato comunitario ma titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (art. 7, co. 1, L. n. 97/13);
  • cittadinanza di Paese Extra-U.E. con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o con lo status di rifugiato ovvero di status di protezione sussidiaria (art. 7, co. 3-bis, L. n. 97/13);
  • requisiti richiesti per le assunzioni presso le Pubbliche Amministrazioni e non aver riportato condanne penali che comportino la sanzione accessoria dell’interdizione, temporanea o perpetua, dai pubblici uffici;
  • possesso del requisito della scuola dell’obbligo se richiesto dall’Ente assumente - possesso del Diploma di Istruzione di Scuola Secondaria di Primo Grado (Scuola Media).


In caso di candidati provenienti da un paese della Comunità Europea o da Paesi terzi è richiesta l’equivalenza al corrispondente titolo di studio conseguito in Italia rilasciata dal Dipartimento della Funzione Pubblica (art. 38, commi 3, 3-bis del D.Lgs. n. 165/01). La presentazione della candidatura è altresì ammessa a coloro che sono in possesso del titolo di equipollenza al corrispondente titolo italiano. Copia del documento di equivalenza/equipollenza da produrre in allegato alla domanda;
  • conoscenza della lingua italiana per gli stranieri;
  • possesso della Qualifica richiesta.
  • Riportare gli altri eventuali requisiti di accesso voluti dall’Ente assumente e indicati nella Richiesta*
     
* in aggiunta agli altri eventuali requisiti di accesso voluti, come da specifica Richiesta dell’Ente assumente e qui riportati (art. 2), inserire nell’articolato dell’Avviso anche le altre eventuali informazioni, sempre come da specifica Richiesta dell’Ente.
Tutti i requisiti debbono essere posseduti in data antecedente alla richiesta dell’Ente assumente, ad esclusione della Qualifica che può essere riconosciuta, previa presentazione di idonea Documentazione da rendersi da parte dell'utente, sia al momento della presentazione della domanda che successivamente, fino alla data di scadenza dell'Avviso. L’iscrizione al collocamento obbligatorio deve essere mantenuta nelle successive fasi di avviamento alla selezione e di avviamento al lavoro mediante il rilascio del relativo nulla osta.
La Legge 12 marzo 1999, n. 68 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” prevede il riconoscimento di un incentivo finalizzato a favorire l’assunzione di persone diversamente abili.

In particolare, a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 nonché dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), la Legge contempla l’accesso ad un incentivo (art. 13 L. 68/99):
  • del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per 36 mesi, per ogni lavoratore disabile assunto o successivamente trasformato a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria, come indicate nelle tabelle allegate al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra (D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915);
  • del 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per 36 mesi, per ogni lavoratore disabile assunto o successivamente trasformato a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria, come indicate nelle tabelle allegate al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra (D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915);
  • del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per 60 mesi, per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi e per tutta la durata del contratto.

L’agevolazione viene corrisposta al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.
Quanto alle modalità di accesso all’incentivo – da richiedere all’INPS – si segnala la relativa Circolare INPS n. 99/2016. La Legge 12 marzo 1999, n. 68, per le finalità di cui all’art. 13, ha istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.
Inoltre, tramite il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili vengono finanziati programmi regionali di inserimento lavorativo, come determinati con Legge Regionale (art. 14).
Nel dettaglio, il Fondo eroga:
  • contributi agli enti che svolgono attività volta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili;
  • contributi per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie all'adozione di accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, incluso l'apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa della persona con disabilità nonché per istituire il responsabile dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro.