LEGGE 11 febbraio 1992, n.157.
Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio
Art 1 La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.
1-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare le popolazioni di tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e facendo in modo che le misure adottate non provochino un deterioramento dello stato di conservazione degli uccelli e dei loro habitat, fatte salve le finalità di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), primo e secondo trattino, della stessa direttiva (4).
Art 2. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.
Art 3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti. Le province attuano la disciplina regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Art 4. Le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sono integralmente recepite ed attuate nei modi e nei termini previsti dalla presente legge la quale costituisce inoltre attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812 , e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503 (5).
Art 5. Le regioni e le province autonome in attuazione delle citate direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE provvedono ad istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui all'articolo 7 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi, provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione dei biotopi. Tali attività concernono particolarmente prioritariamente le specie di cui all’allegato I annesso alla citata direttiva 2009/147/CE, secondo i criteri ornitologici previsti all’articolo 4 della stessa direttiva. In caso di inerzia delle regioni e delle province autonome per un anno dopo la segnalazione da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, provvedono con controllo sostitutivo, d'intesa, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro dell'ambiente (6).
Art 5-bis. Le regioni e le province autonome adottano le misure di conservazione di cui agli articoli 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, per quanto possibile, anche per gli habitat esterni alle zone di protezione speciale. Le regioni e le province autonome provvedono all’attuazione del presente comma nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (7).
Art 6. Le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente una relazione sulle misure adottate ai sensi del comma 5 e sui loro effetti rilevabili.
Art 7. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro dell'ambiente, verifica, con la collaborazione delle regioni e delle province autonome e sentiti il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8 e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, lo stato di conformità della presente legge e delle leggi regionali e provinciali in materia agli atti emanati dalle istituzioni delle Comunità europee volti alla conservazione della fauna selvatica.
Art 7-bis. Lo Stato incoraggia le ricerche, i monitoraggi e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l’utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1 della citata direttiva 2009/147/CE, con particolare Legge 157/1992 aggiornata alla L. 4 giugno 2010, n. 96 - Legge comunitaria 2009 Pag 2 /25 attenzione agli argomenti elencati nell’allegato V annesso alla medesima direttiva. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri competenti, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni necessarie al coordinamento delle ricerche e dei lavori riguardanti la protezione, la gestione e l’utilizzazione delle specie di uccelli di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di trasmissione e la tipologia delle informazioni che le regioni sono tenute a comunicare. All’attuazione del presente comma si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (8).
(3) Il presente articolo era stato modificato, con l'aggiunta dei commi 1-bis e 7-bis, dall'art. 9, D.L. 16 agosto 2006, n. 251, non convertito in legge.
(4) Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 42, L. 4 giugno 2010, n. 96 - Legge comunitaria 2009. (5) Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.P.R. 1° dicembre 2000, n. 425 (Gazz. Uff. 22 gennaio 2001, n. 17), in relazione alle specie di uccelli selvatici da proteggere in modo particolare e prioritario, il riferimento all'Allegato I della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, di cui al presente comma, è sostituito dal riferimento all'Allegato I della direttiva 97/49/CE della Commissione del 29 luglio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 223 del 13 agosto 1997.
(6) Comma così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 42, L. 4 giugno 2010, n. 96 - Legge comunitaria 2009. In precedenza, il presente comma era stato modificato dall'art. 9, D.L. 16 agosto 2006, n. 251, non convertito in legge. Vedi, anche, l'art. 1, D.P.R. 1° dicembre 2000, n. 425.
(7) Comma aggiunto dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 42, L. 4 giugno 2010, n. 96 - Legge comunitaria 2009.
(8) Comma aggiunto dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 42, L. 4 giugno 2010, n. 96 - Legge comunitaria 2009
RIFERIMENTI NORMATIVI
2) L.R. 5-1-1995 n. 7 Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria.
3) REGOLAMENTO REGIONALE 23 marzo 2012, n. 3 Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della legge regionale, 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)
4) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 “Definizione dei livelli essenziali assistenziali”.
5) Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 “relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari”.
6) Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione del 15 marzo 2019 - che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625.
7) Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome - intesa n. 34/CSR del 25 marzo 2021.
8) Deliberazione della Giunta Regionale n. 1164 del 04 ottobre 2021.
9) D.G.R. 645/18 “L.R. n. 7/95, art. 25. Piano di Controllo Regionale del Cinghiale anni 2018-2023”. 10) D.G.R. n. 1103 “Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. 645/18 “L.R. n. 7/95, art. 25. Piano di Controllo Regionale del Cinghiale anni 2018-2023”.
11) D.G.R. n. 1469 Integrazione dell’Allegato A) della D.G.R. 645/18 “L.R. n. 7/95, art. 25. Piano di Controllo Regionale del Cinghiale anni 2018-2023”. 12) Direttiva 79/409 CEE del 02 aprile 1979 13) Direttiva 2009/147 CE del 30 novembre 2009. 14) Regolamenti n. 852/2004/CE, 853/2004/CE, 854/2004/CE).