Testo Unico della Ricostruzione Privata, l’Ufficio Speciale Ricostruzione precisa alcuni aspetti in merito agli adempimenti previsti dall’ordinanza commissariale numero 222/2025.
In riferimento alla nota pregressa avente per oggetto “Comunicazione della conclusione del procedimento di istruttoria/ atto al rigetto/ all’accoglimento dell’istanza di contributo per la riparazione dei danni a seguito degli eventi sismici del 2016”, infatti, l’Usr chiarisce che il termine di 10 giorni indicato per manifestare la volontà di adesione alle disposizioni di maggior favore previste dalla stessa ordinanza 222 è da considerarsi puramente informativo e a carattere ordinatorio e non vincolante.
Questo termine è stato stabilito per garantire la massima diffusione delle opportunità offerte dalla nuova ordinanza e per migliorare la funzionalità dell'ufficio, a beneficio dell'utenza esterna e dei professionisti coinvolti nella ricostruzione.
Diversamente, il termine va considerato perentorio per i preavvisi di rigetto e/o di improcedibilità comunicati in relazione alle domande di contributo totalmente prive di elaborati e/o mancanti della documentazione minima richiesta dalla vigente normativa. È infatti corretto e necessario che si possa quantificare l’utilizzo effettivo del plafond dei 330 milioni riconosciuto in favore del cratere sismico 2016.
L’Ufficio Speciale Ricostruzione resta come sempre a disposizione di tecnici, privati e amministratori al fine di garantire a tutti il diritto alla ricostruzione post sisma 2016.
Luca Tuco Capponi luca.capponi@regione.marche.it luca.capponi