La Cooperazione Territoriale Europea (CTE) costituisce uno dei due obiettivi della Politica di coesione dell'Unione Europea ed è volto ad incoraggiare, attraverso le tre componenti in cui si articola (Cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale) i territori di diversi Stati membri a cooperare mediante la realizzazione di progetti congiunti, lo scambio di esperienze e la costruzione di reti, al fine di un armonioso sviluppo economico, sociale e territoriale dell'Unione Europea nel suo insieme.
La Cooperazione Territoriale Europea trova specifica disciplina nel Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’UE, che stabilisce l’ambito di applicazione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) in merito all’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea con riferimento a: la copertura geografica, le risorse finanziarie, la concentrazione tematica e le priorità di investimento, la programmazione, la sorveglianza e la valutazione, l'assistenza tecnica, l'ammissibilità, la gestione, il controllo e la designazione delle Autorità, la partecipazione di Paesi terzi nonché la gestione finanziaria.
Il Regolamento (UE) n. 481/2014 della Commissione Europea, del 4 marzo 2014 integra il Regolamento (UE) n. 1299/2013, introducendo norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i Programmi di Cooperazione Territoriale Europea in relazione a specifiche categorie di spese: a) costi del personale; b) spese d'ufficio e amministrative; c) spese di viaggio e soggiorno; d) costi per consulenze e servizi esterni; e) spese per attrezzature.
Con particolare riguardo alla disciplina dell’ammissibilità delle spese, l’art. 18 del Reg. (UE) n. 1299/2013 stabilisce la gerarchia delle fonti normative applicabili ai programmi CTE:
- Articoli da 65 a 71, reg. (UE) n. 1303/2013
- Regolamento (UE) n. 1301/2013
- Regolamento (UE) n. 1299/2013
- Regolamento (UE) n. 1299/2014 (atto delegato adottato dalla Commissione Europea su alcune tipologie di spesa)
- Norme aggiuntive per il programma nel suo complesso, definite congiuntamente dagli Stati membri in sede di Comitato di Sorveglianza
- Norma nazionale dello Stato membro in cui sono sostenute le spese.
Di seguito la principale normativa nazionale applicabile in materia di ammissibilità della spesa e di controllo, nonché specifici riferimenti normativi relativi agli appalti.
Normativa Nazionale generale sulle spese ammissibili
D.P.R. n. 22 del 5/02/2018 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”.
APPROFONDIMENTO: Eleggibilita-della-spesa-ai-sensi-del-dpr-22_2018
D.P.R. n. 633 del 26/10/1972 “Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto”.
Normativa Nazionale specifica in materia di appalti pubblici
D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.
Legge n.120/2020 di conversione del dl 76/2020 (decreto semplificazioni).
Normativa Nazionale specifica in materia di privacy
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 679/2016
D.lgs n. 101 del 10/08/2018 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
Con l’obiettivo di assicurare la sana gestione finanziaria e l’efficace attuazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, ogni Stato membro deve adottare misure adeguate a garantire l'istituzione e il funzionamento corretto dei Sistemi di Gestione e di Controllo dei Programmi Operativi.
Inoltre, a garanzia dell’efficace attuazione degli interventi e della sana gestione finanziaria, nel rispetto della normativa dell’UE e nazionale applicabile, il quadro regolamentare europeo prevede un sistema di controlli da realizzarsi per tutta la durata del Programma Operativo articolato in:
- controlli di primo livello, di competenza dell’Autorità di Gestione, che comprendono sia verifiche amministrativo-contabili sulla documentazione di spesa, sia controlli in loco da svolgere presso i Beneficiari degli interventi e che mirano ad assicurare la legalità e la regolarità delle operazioni finanziate e l’ammissibilità delle relative spese;
- controlli di secondo livello, svolti dall’Autorità di Audit, che integrano e rafforzano l’azione svolta con i controlli di primo livello, e mirano a verificare il corretto funzionamento del Sistema di Gestione e Controllo del Programma Operativo.
“Caratteristiche generali del sistema nazionale di controllo dei programmi dell’obiettivo cooperazione territoriale europea 2014 – 2020”
Manuale-Rendicontazione-e-controllo-CTE_ver.-1.1-.pdf