Disciplina le azioni e gli interventi diretti allo sviluppo del settore forestale, nonché alla salvaguardia dei boschi, delle siepi, degli alberi e dell’assetto idrogeologico del territorio” (art. 1).
Per la prima volta ed in modo chiaro riporta la definizione di “bosco” (art. 2 comma 1 punto e), nonché altre definizioni (albero di alto fusto, formazioni non boscate ecc. (art. 2 comma 1).
A seguito dell’approvazione da parte della Regione del “Regolamento del Verde Urbano” (DGR n. 603/2015) e dell’abrogazione definitiva della L.R. n. 7/85 “Disposizioni per la salvaguardia della flora marchigiana”, la L.R. 6/2005 è diventata l’unica norma vigente a livello regionale in materia di tutela delle essenze arboree e delle formazioni vegetali.
Le competenze della Regione nell’ambito della stessa sono le seguenti:
- Autorizzazione di tagli boschivi nelle aree esterne alle Unioni Montane (art. 10).
- Estensione del Vincolo Idrogeologico a tutti i boschi delle Marche (art. 11).
- Autorizzazione all’esecuzione di interventi di riduzione di superfici boscate con compensazione ambientale (art. 12).
- Dichiarazione di fallimento di rimboschimenti eseguiti con fondi pubblici (art. 13).
- Competenze in materia di “Interventi forestali di pubblica incolumità” al di fuori delle Unioni Montane (art. 15 quater) e di “accordi bonari per la realizzazione degli interventi forestali” al di fuori delle Unioni Montane (art. 15 quinques).
Esiste una forte connessione tra il Vincolo Idrogeologico (R.D.L. 3267/1923) e la Legge Forestale Regionale (L.R. 6/2005).
Il Vincolo Idrogeologico, attraverso il regolamento attuativo “Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale”, norma tra le altre cose anche le modalità di gestione dei tagli boschivi (D.G.R. 2585 del 06/11/2001 “D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 – R.D.L. 30/1271923 n. 3267. Emanazione delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale Regionale e delle Norme per la gestione dei boschi marchigiani”).
Da parte sua, la L.R. 6/2005, ribadisce la competenza regionale in materia di tagli boschivi fuori dai territori delle Unioni Montane (art. 10 comma 2) ed estende il Vincolo Idrogeologico a tutti i boschi marchigiani (art. 11)