CITTADINANZA ITALIANA

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IL VISTO

Il termine cittadinanza indica il rapporto tra un individuo e lo Stato, ed è in particolare uno status, denominato civitatis, al quale l’ordinamento giuridico ricollega la pienezza dei diritti civili e politici. 

In Italia il moderno concetto di cittadinanza nasce al momento della costituzione dello Stato unitario ed è attualmente disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91. Nuove norme sulla cittadinanza e dal D.Lgs. 25-7-1998 n. 286 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

 

La cittadinanza italiana si acquista iure sanguinis, cioè se si nasce o si è adottati da cittadini italiani.  Esiste una possibilità residuale di acquisto iure soli, se si nasce sul territorio italiano da genitori apolidi o se i genitori sono ignoti o non possono trasmettere la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato di provenienza.

La cittadinanza può essere richiesta anche dagli stranieri che risiedono in Italia da almeno dieci anni e sono in possesso di determinati requisiti. In particolare, il richiedente deve dimostrare di avere redditi sufficienti al sostentamento, di non avere precedenti penali, di non essere in possesso di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica.

Si può diventare cittadini italiani anche per matrimonio. La 'cittadinanza per matrimonio' è riconosciuta dal prefetto della provincia di residenza del richiedente.

 

CITTADINANZA PER DISCENDEZA “JURE SANGUINIS”

È cittadino italiano il figlio nato in Italia o all'estero da padre o madre italiani. Però, i figli nati prima del 1° gennaio 1948 sono cittadini italiani solo se nati da padre italiano poiché la donna italiana trasmette la cittadinanza ai figli soltanto dopo tale data.

La trasmissione della cittadinanza jure sanguinis da padre italiano non prevede limiti generazionali ma nessuno degli ascendenti deve avere mai rinunciato alla cittadinanza italiana.

DOCUMENTI DA PRESENTARE (IN ORIGINALE)

Dell'avo italiano nato in territorio italiano:

· Atto di nascita rilasciato dal Comune di origine completo di tutte le generalità e con le eventuali annotazioni in margine (se l'atto è stato rilasciato da una parrocchia, essa dovrà essere legalizzata dalla Curia Vescovile di competenza).

· Certificato in originale che attesti la condizione di cittadino naturalizzato o meno dell'avo italiano. Se in effetti l'avo italiano si è naturalizzato bisogna produrre sentenza di naturalizzazione emessa (la naturalizzazione dell'avo potrebbe comportare la perdita del diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana dei discendenti). Il suindicato certificato dovrà indicare tutte le varianti di nome e cognome presenti sull'atto di nascita e morte dell'avo italiano.

· Atto di matrimonio (se del caso);

· Atto di morte (se del caso);

Di ogni ascendente in linea retta:

· Atto di nascita.

· Atto di matrimonio (se coniugato); Nel caso particolare degli atti rilasciati dalla Chiesa Cattolica vige la medesima procedura di cui al precedente paragrafo. Gli atti di matrimonio dei richiedenti non possono avere più di mesi 6 dalla data di emissione;

· Copia della sentenza di divorzio (se del caso). Nel caso di separazione legale e posteriore conversione in divorzio, occorre produrre entrambe le sentenze emesse dal Tribunale competente, vidimate con l'Apostille e tradotte in italiano (l'atto di matrimonio di cui al precedente comma deve fare riferimento al divorzio su una apposita nota in margine);

· Atto di morte (se del caso);

· Atto di nascita di figli minorenni (meno di diciotto anni).

 

D     DOMANDE DA PRESENTARE

In via amministrativa, mediante istanza da presentare all’Autorità consolare (se il richiedente risiede all’estero), o al Sindaco del Comune di residenza (se il richiedente risiede in Italia). In quest’ultimo caso, per ottenere l’iscrizione all’anagrafe ai fini della presentazione dell’istanza, l’interessato non deve necessariamente essere munito di permesso di soggiorno, ma è sufficiente la dichiarazione di presenza, come stabilito dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. 32 del 13 giugno 2007.

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