Possono definirsi hobbisti i soggetti che vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore che non superino il prezzo unitario di euro 300,00.
Non sono tenuti ad avere alcuna autorizzazione per l'esercizio di questa attività, purché siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art 14 l.r. 22/2021. Possono operare solo nei mercatini degli hobbisti, mercati dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo. Per prodotto esposto deve essere indicato in modo chiaro e leggibile il prezzo di vendita. Il Comune, nel proprio regolamento dei mercati e delle fiere, può riservare posteggi agli hobbisti in altre manifestazioni.
Gli hobbisti ed i creativi devono essere in possesso di un tesserino rilasciato dal Comune di residenza o dal Comune capoluogo di regione per i residenti in altre regioni.
Il tesserino non è cedibile o trasferibile e deve essere esposto durante il mercatino in modo ben visibile e leggibile sia al pubblico sia agli organi preposti al controllo.
La mancanza del tesserino o della vidimazione relativa al mercatino in corso di svolgimento comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 72 l.r. 22/2021.
In caso di assenza del titolare del tesserino identificativo, o di mancata esposizione del tesserino al pubblico o agli organi preposti alla vigilanza, oppure di vendita, con un prezzo unitario superiore ad euro 300,00, si applica la sanzione di cui all'articolo 72 l.r. 22/2021.